Cassazione Penale, Sentenza n. 18634/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva delimitato la condotta illecita al periodo 20/10/2017 - 06/09/2018 e aveva confermato la responsabilità penale per gestione abusiva di rifiuti (art. 110, 452-quaterdecies c.p.). I motivi principali erano: (1) vizio di motivazione e errata interpretazione dei titoli abilitativi idrogeologici e delle "Nuove direttive unificate" (D.A. n. 569/2012, art. 11), con la dedotta validità automatica del nulla osta per opere pubbliche; (2) valutazione errata del contenuto e validità dell'autorizzazione I.R.F. n. 0048477/2015 e della nota prot. n. 20658 del 26/02/2024; (3) contestazione dell'interpretazione del D.M. 161/2012 (terre e rocce da scavo) e della qualificazione del materiale come "rifiuto" vs "sottoprodotto"; (4) insufficienza degli elementi circa l'organizzazione, il dolo specifico e la partecipazione concorrente di Liborio Porracciolo (si contestava la responsabilità per mera qualità di comproprietario/sindaco e conversazioni telefoniche); (5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per Vincenzo Maria; (6) dedotta violazione di norme di rito (art. 606 c.p.p., art. 533 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di Vincenzo Maria Porracciolo (quindi la condanna nei suoi confronti resta definitiva; condanna alle spese e sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende). Quanto a Liborio Porracciolo, la Cassazione ha ritenuto fondate le censure circa l'insufficiente prova del suo contributo causale al reato e ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio. La Corte ha confermato, sul piano di principio e per quanto accertato, che dal 20 ottobre 2017 (determina/prot. 126232 I.R.F.) le terre e rocce da scavo, per effetto della violazione del piano di utilizzo e della mancata proroga, hanno perduto la qualifica di "sottoprodotto" e sono divenute "rifiuto"; e che l'ulteriore immissione nel sito oltre il limite di 600.000 mc (verificato in 668.991,305 mc. al 9/10/2017 e accresciutosi fino al termine lavori settembre 2018) integra l'elemento oggettivo dell'illecita gestione di rifiuti. La Corte ha inoltre rigettato le censure relative alle prove tecniche e strumentali (anche se ammesse rilievi non svolti direttamente dall'amministrazione) e ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo sulle attenuanti generiche a favore di Vincenzo.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte richiede prova del contributo causale, anche per contributi "atipici" o morali, e non può fondare la responsabilità sul mero status di comproprietario o parentela
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Configurazione del reato di gestione abusiva di rifiuti con più operazioni e ingente quantitativo: la condotta comprende anche gestioni difformi rispetto ad autorizzazioni o prescrizioni amministrative
D.M. 10/08/2012 n. 161
Regolamenta l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo; richiede il rispetto del piano di utilizzo per qualificare il materiale come sottoprodotto; la violazione del piano comporta la perdita della qualifica di sottoprodotto
d.lgs. 3/04/2006 n. 152 (art. 183, 184-bis, art. 256)
Definizioni e disciplina rifiuti/subprodotti; art. 184-bis collegato al d.P.R. 120/2017 per i requisiti che qualificano terre e rocce da scavo come sottoprodotti; art.256 richiamato nella contestazione difensiva per la riqualificazione
D.P.R. 13/06/2017 n. 120 (art. 4, comma 1 e 2)
"in attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo ... siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti..."
Il regolamento fissa il requisito centrale del Piano di utilizzo: se l'impiego non è conforme al piano, le terre e rocce non possono essere sottoprodotti ma sono rifiuto
D.A. n. 569 del 17/04/2012 ("Nuove direttive unificate" - art. 11)
"per le opere pubbliche il nulla osta si rinnova automaticamente a partire dalla consegna dei lavori ed ha validità fino alla fine dei medesimi"
Richiamata dalla difesa per sostenere la validità automatica del nulla osta; la Corte non ha ritenuto questo richiamo idoneo a superare l'accertata violazione del piano di utilizzo e la determinazione dell'I.R.F. che ha negato la proroga
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione; valutazione della Corte sulla ammissibilità e sulla genericità di alcune doglianze
art. 533 c.p.p.
Norma sulla valutazione della prova e del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio: i ricorrenti lamentavano insufficienza probatoria ma la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito per Vincenzo
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di elementi di fatto positivi tali da giustificare il riconoscimento
art. 616 c.p.p.
Regola la condanna alle spese per ricorsi inammissibili e la sanzione pecuniaria; applicata al ricorrente Vincenzo per l'inammissibilità del ricorso
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi da considerare per la concessione delle attenuanti generiche; la Corte sottolinea che serve prova di elementi positivi per ottenere le attenuanti
Massime di principio
- Se il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo non è rispettato, il materiale perde la qualifica di "sottoprodotto" e diventa "rifiuto" ai fini penali e amministrativi
- La scadenza o la mancata proroga di titoli abilitativi e le violazioni di prescrizioni amministrative possono essere valutate come elementi costitutivi dell'illecito di gestione abusiva di rifiuti, anche se non implicano necessariamente sola assenza di autorizzazione
- L'evidenza di superamento dei quantitativi autorizzati (es. oltre 600.000 mc) e l'immissione continuativa di materiale costituiscono indici rilevanti di "ingente quantitativo" e di organizzazione della gestione
- La mera qualità di comproprietario, parente o pubblico amministratore non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità per concorso di reato: è necessario dimostrare il contributo causale, anche se "morale", nella fase ideativa o esecutiva
- In sede di legittimità la Corte non rifa la valutazione di merito sui fatti già motivati, salvo profili di manifesta illogicità o vizi di diritto; contestazioni di fatto generiche o rideterminate sono spesso inammissibili
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche occorrono elementi positivi concreti nella personalità o nella condotta dell'imputato; l'assenza di elementi negativi non basta
- Prove tecnico-amministrative (verbali I.R.F., verifiche tecniche, rilievi tramite drone o immagini) possono fondare la condanna se la motivazione del giudice di merito mostra congruenza e collegamento causale con l'addebito
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