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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37456/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che, riformando il primo grado, aveva respinto la sua opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione di euro 3.000 per avere negoziato, in data 30 giugno 2010, un assegno bancario di euro 10.000 privo della clausola di non trasferibilità. Con il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dall'art. 20 d.l. n. 78 del 2010, e dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 169 del 2012, sostenendo che la norma interpretativa non poteva applicarsi al fatto commesso prima della sua entrata in vigore e che, all'epoca dei fatti, la condotta vietata riguardava solo l'emittente, non anche il negoziatore del titolo. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che il giudice d'appello non si era pronunciato sulla domanda di applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole di cui all'art. 9-bis l. n. 136 del 2018, che per violazioni relative a importi inferiori a euro 30.000 prevede una sanzione minima pari al 10% dell'importo del titolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato, affermando la natura interpretativa dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 169 del 2012 e quindi la sua applicabilità anche a condotte anteriori, in coerenza con la ratio antiriciclaggio della disciplina, volta a garantire la tracciabilità dei mezzi di pagamento e riferita a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione dell'assegno. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello non aveva esaminato la richiesta di applicazione della normativa sopravvenuta più favorevole. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007

    La disposizione, nel sistema antiriciclaggio, sanziona la circolazione di assegni privi della clausola di non trasferibilità; la Corte ne valorizza la finalità di tracciabilità dei pagamenti e la riferibilità a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione del titolo.

  • art. 20 d.l. n. 78 del 2010

    Richiamato come fonte di modifica della disciplina sugli assegni, ma non tale da escludere l'applicazione della successiva norma interpretativa ai fatti anteriori.

  • art. 18, comma 2, d.lgs. n. 169 del 2012

    "I commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari .. privi della clausola di non trasferibilità"

    È qualificata come norma di autentica interpretazione, con efficacia anche per condotte anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte; la mancata decisione sulla richiesta di applicazione della disciplina più favorevole integra il vizio denunciato.

  • art. 9-bis l. n. 136 del 2018

    Norma sopravvenuta più favorevole, richiamata perché prevede per le violazioni in esame, per importi inferiori a euro 30.000,00, una sanzione minima pari al 10% dell'importo del titolo.

Massime di principio

  • Le norme qualificabili come interpretative autentiche si applicano anche ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore, se chiariscono il significato originario della disciplina cui si riferiscono.
  • In materia di sanzioni antiriciclaggio sugli assegni, la tutela della tracciabilità dei pagamenti giustifica la riconduzione della violazione non solo all'emittente, ma a tutti i soggetti che intervengono nella circolazione del titolo.
  • Il giudice di merito deve esaminare espressamente la domanda di applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole, quando ritualmente proposta dalla parte.
  • La mancata pronuncia su una richiesta decisiva integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio limitatamente al punto non esaminato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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