Sentenza del 10/05/2016 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso di Accertamento IRPEF - Validità della dichiarazione integrativa - Obbligatorietà del contraddittorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell’accertamento sostenendo, da un lato, che la dichiarazione integrativa successivamente presentata avrebbe dovuto correggere le irregolarità contestate e, dall’altro, che l’avviso fosse invalido per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale prima della sua emissione. La questione riguardava quindi sia i limiti temporali alla presentazione di una dichiarazione integrativa, sia l’esistenza di un obbligo generale dell’Amministrazione di convocare il contribuente negli accertamenti effettuati a tavolino.
La decisione
La dichiarazione integrativa non è considerata valida se viene presentata dopo la notifica della contestazione delle violazioni commesse nella redazione delle dichiarazioni originarie, poiché non può trasformarsi in uno strumento per eludere gli effetti dell’accertamento. Quanto al contraddittorio, l’obbligo generale endoprocedimentale sussiste per i tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati, come l’IRPEF, non esiste invece un obbligo generalizzato, salvo specifiche previsioni di legge. Negli accertamenti a tavolino, pertanto, la mancata instaurazione del contraddittorio non determina di per sé l’invalidità dell’atto.
Norme richiamate
Cassazione, sentenza n. 6381/2014
Non può essere presentata una valida dichiarazione integrativa in presenza di notifiche di violazioni commesse nella redazione di precedenti dichiarazioni "in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione".
La dichiarazione integrativa è ammessa per correggere errori prima che le violazioni siano formalmente contestate, ma non può essere utilizzata dopo la contestazione per neutralizzare l’accertamento o le sanzioni.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015
Per i tributi non armonizzati non esiste nella legislazione nazionale un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio prima dell’emissione dell’atto impositivo, salvo che non sia previsto dalla legge.
L’obbligo di contraddittorio preventivo non è generale per tutti i tributi: opera necessariamente per i tributi armonizzati e, per gli altri, soltanto quando una specifica norma lo prevede. Negli accertamenti a tavolino, in assenza di una previsione normativa speciale, l’omissione del contraddittorio non invalida automaticamente l’atto.
Massime di principio
- Una dichiarazione integrativa deve essere presentata tempestivamente, prima della formale contestazione delle violazioni; dopo la notifica dell’atto contestativo non può normalmente essere usata per sanare retroattivamente le irregolarità.
- La presentazione di una dichiarazione integrativa dopo l’avvio formale della contestazione non impedisce necessariamente all’Amministrazione di procedere all’accertamento e all’applicazione delle conseguenze previste.
- Il diritto al contraddittorio preventivo dipende dalla natura del tributo e dalla specifica procedura: per i tributi armonizzati assume carattere generale, mentre per quelli non armonizzati richiede una previsione legislativa o una particolare procedura.
- Negli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati, la mancata convocazione del contribuente non comporta automaticamente l’annullamento dell’avviso.
- Prima di eccepire la violazione del contraddittorio è necessario verificare se l’accertamento rientri in una procedura per la quale la legge impone espressamente il confronto preventivo con il contribuente.
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