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Sentenza

Sentenza n. 37/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - del decreto Cat. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, emesso dal Questore di Perugia, e notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza prodotta dal ricorrente di rinnovo di porto d’armi per uso sportivo; - di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202400053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del porto d’armi per uso sportivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare porto d’armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del porto d’armi per uso sportivo, adottato dalla Questura sulla base della pendenza di un procedimento penale per ricettazione relativo a un sistema illecito di prescrizione e ottenimento, a carico del Servizio sanitario regionale, di sostanze anabolizzanti, steroidi e preparati galenici. Ha dedotto l’insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 11 e 43 TULPS, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’omessa considerazione della condotta irreprensibile mantenuta negli anni, dell’attività lavorativa svolta e dell’assenza di elementi attuali di pericolosità o inaffidabilità; la contraddittorietà del diniego rispetto al precedente rinnovo rilasciato nel 2016, quando il medesimo elemento era già esistente; nonché la violazione dell’art. 39 TULPS, non avendo riportato condanne preclusive ma risultando soltanto imputato. L’Amministrazione ha sostenuto la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone e l’ampiezza della propria valutazione nel settore delle armi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo insufficiente la motivazione sulla mancanza dei requisiti di buona condotta e affidabilità. Ha distinto tre categorie di fatti penalmente rilevanti: quelli commessi mediante uso o abuso delle armi, per i quali l’inaffidabilità può emergere direttamente; quelli non commessi con armi ma indicativi di una propensione alla violenza fisica, che possono motivatamente rilevare; e quelli privi di collegamento diretto o indiretto con l’uso abusivo delle armi, per i quali è necessaria un’approfondita valutazione della personalità e della condotta complessiva. Il reato contestato al ricorrente rientra nella terza categoria. La Questura non aveva specificamente esaminato la condotta oggetto del procedimento penale né dimostrato un concreto collegamento con l’affidabilità nell’uso delle armi; inoltre, dagli atti risultava una nota dei Carabinieri attestante la buona condotta morale e civile del ricorrente, l’assenza di frequentazioni controindicate e di uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Secondo il TAR, il ragionamento dell’Amministrazione si fondava su una presunzione generica di inaffidabilità e su un giudizio etico, ampliando indebitamente l’ambito dei precedenti preclusivi oltre le ipotesi previste dall’art. 39 TULPS. L’annullamento comporta l’obbligo della Questura di rideterminarsi motivatamente sull’istanza, senza automatica attribuzione del titolo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 TULPS, r.d. 773/1931

    La valutazione dei requisiti di buona condotta e affidabilità per il rilascio o rinnovo dei titoli di pubblica sicurezza deve essere adeguatamente motivata in relazione agli elementi concreti del caso.

  • art. 39 TULPS, r.d. 773/1931

    Le ipotesi ostative alla detenzione o al mantenimento delle armi non possono essere estese mediante presunzioni generiche o giudizi etici privi di collegamenti concreti con l’affidabilità nell’uso delle armi.

  • art. 43 TULPS, r.d. 773/1931

    La pendenza di un procedimento penale non determina automaticamente l’inaffidabilità ai fini del titolo di pubblica sicurezza; la rilevanza del fatto deve essere valutata in concreto, considerando la sua relazione con l’uso delle armi e la condotta complessiva dell’interessato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento dei dati identificativi della parte quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva quale base normativa richiamata per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio o rinnovo di un porto d’armi, la pendenza di un procedimento penale non costituisce di per sé prova automatica dell’inaffidabilità del richiedente: l’Amministrazione deve valutare concretamente la natura del fatto, la sua gravità e il suo collegamento, diretto o indiretto, con l’uso o l’abuso delle armi.
  • I reati commessi mediante l’uso delle armi possono giustificare il diniego sulla base di una motivazione anche essenziale, mentre i reati indicativi di una propensione alla violenza fisica richiedono una motivazione riferita alla loro concreta rilevanza; per i reati privi di collegamento con l’uso delle armi è necessaria un’approfondita valutazione della personalità e della condotta complessiva dell’interessato.
  • Il diniego di un titolo di pubblica sicurezza non può fondarsi su una presunzione generica di inaffidabilità, su un giudizio meramente etico o sull’automatica equiparazione tra imputazione e mancanza del requisito di buona condotta; occorrono elementi concreti e specifici.
  • Nel valutare l’affidabilità del richiedente, l’Amministrazione deve considerare anche gli elementi favorevoli risultanti dall’istruttoria, quali la buona condotta morale e civile, l’assenza di frequentazioni controindicate e l’assenza di uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
  • L’annullamento del diniego per difetto di motivazione impone all’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza con una motivazione adeguata, ma non comporta automaticamente il diritto dell’interessato al rilascio o al rinnovo del porto d’armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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