Cassazione Penale, Sentenza n. 5655/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva respinto il ricorso contro il sequestro preventivo disposto dal GIP di Lagonegro sul fabbricato sito in Lauria. La Torrente Servizi Srl deduceva la natura apparente della motivazione del Tribunale in ordine al fumus commissi delicti (art. 512bis c.p.), sostenendo che la contesa vertesse su elementi di fatto incontrovertibili: secondo la difesa Antonella Vitale (legale rappresentante della Torrente) sarebbe stata proprietaria dell'immobile già dal 2011, quindi anteriore all'acquisto delle quote da parte di Giuseppe Olivieri (1.12.2017), e la successiva operazione del 30.3.2018 (promessa di vendita da Anemos Srl alla Torrente) non sarebbe idonea a dimostrare una fittizia intestazione per eludere misure patrimoniali. Il ricorso denunciava vizi motivazionali tali da rendere incomprensibile l'iter logico del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per Cassazione in materia di sequestro cautelare sia limitato alle ipotesi di violazione di legge e/o mancanza assoluta o apparente della motivazione; non è ammessa con generiche censure di illogicità. Il Collegio ha valutato che il Tribunale del Riesame aveva fornito una motivazione dettagliata e congrua sui gravi indizi a carico di Giuseppe Olivieri (operazioni anomale: acquisto di quote Anemos a prezzo irrisorio, cessione del contratto di locazione alla Torrente prima del rogito, flussi finanziari che alimentavano il conto Anemos e successivi bonifici a favore di Olivieri) che giustificavano la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 512bis c.p. e la riferibilità sostanziale del bene a Olivieri nonostante l'intestazione societaria. La Corte ha inoltre rilevato la genericità del ricorso, che non ha specificamente contrastato le articolate argomentazioni del Tribunale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 512bis cod. pen.
Nella motivazione è stato interpretato come norma che sanziona la fittizia intestazione o l'uso di prestanome per eludere misure patrimoniali; il Tribunale ha ritenuto che le operazioni contestate fossero riconducibili a tale fattispecie in ragione della sostanziale riferibilità del bene a Giuseppe Olivieri.
D. Lg.vo 159/2011
Normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali (antimafia); la Corte ha considerato che Olivieri, per la sua condanna per usura, poteva temere l'adozione di tali misure, elemento che rende razionale la condotta di occultamento patrimoniale contestata.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i casi di ammissibilità del ricorso per Cassazione contro provvedimenti in materia cautelare: il rimedio è consentito soltanto per violazione di legge. La Corte ricorda che la censura in Cassazione deve attinere a profili di legge o a vizi motivazionali radicali.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606 c.p.p., lett. e)
La manifestissima illogicità della motivazione è rimessa a specifico motivo di ricorso (art. 606 lett. e) ) e non può essere confusa con la nozione di violazione di legge prevista per l'impugnazione delle ordinanze cautelari.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiama il canone di specificità e completezza delle doglianze: il ricorso è stato ritenuto generico e in violazione del dovere di confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice del riesame, come previsto dalle norme processuali.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma procedurale utilizzata per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero alla Corte; il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e la liquidazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha liquidato Euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro cautelare è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così radicali da configurare mancanza o motivazione meramente apparente; la mera contestazione di illogicità manifesta non è sufficiente se proposta come violazione di legge.
- In sede di riesame il giudice valuta la sussistenza del fumus commissi delicti sulla base della congruità degli elementi esposti nello stato degli atti; non è compito della Cassazione riesaminare i fatti in fatto ma verificare la legittimità e la tenuta motivazionale del provvedimento.
- La difesa, per ottenere accoglimento in Cassazione, deve contestare puntualmente le argomentazioni del giudice cautelare e indicare i profili di illegittimità di diritto o la carenza assoluta della motivazione; censure generiche sono inammissibili.
- Operazioni negoziali anomale (prezzi di trasferimento significativamente discordanti rispetto al valore del bene, cessioni di contratti di locazione che appaiono funzionali a finanziare l'acquirente, flussi bancari ricorrenti che favoriscono un soggetto terzo) possono costituire elementi indiziari validi per la configurazione della fittizia intestazione e giustificare misure cautelari patrimoniali.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese e a somme in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque è rischioso proporre impugnazioni generiche senza argomentazione di diritto solida.
- Per contestare la motivazione del giudice del riesame sulla base di illogicità manifesta occorre utilizzare il corretto rimedio processuale (art. 606 c.p.p., lett. e) ) e non mascherare tali censure come violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
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