Cassazione Penale, Ordinanza n. 14876/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che i giudici di merito avevano già motivato in modo ampio e corretto sul punto della particolare tenuità del fatto, sicché il ricorso non si confrontava adeguatamente con tale motivazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 16/04/2024, deducendo un unico motivo: il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la censura fosse formulata in modo generico e non specifico, quindi priva dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., sia sotto il profilo intrinseco sia sotto quello estrinseco, per mancata effettiva correlazione critica con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La norma è evocata come parametro del richiesto proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici a pena di inammissibilità; la specificità va valutata anche in senso estrinseco, come effettiva capacità della censura di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una doglianza apodittica o generica, senza una critica argomentata e puntuale rispetto alla motivazione della decisione impugnata.
- La specificità del motivo va apprezzata anche in modo estrinseco: non basta che l'argomento sia formalmente enunciato, occorre che sia effettivamente correlato alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata.
- Quando i giudici di merito hanno già sviluppato una motivazione ampia e logica sul punto controverso, il ricorso che non si confronti con quella motivazione non assolve la funzione tipica dell'impugnazione e può essere dichiarato inammissibile.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non consente di per sé l'accesso al sindacato di legittimità se la censura non indica specificamente gli errori della motivazione di merito.
Come è indicizzato
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