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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14276/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per il reato di truffa (fatto accertato a Rovigo il 18/07/2012: contatto telefonico con la vittima SARTI Enrico presentandosi come dipendente di una inesistente società finanziaria e chiedendo 500 euro per l'avvio della pratica di finanziamento senza fornire il servizio). Il ricorrente deduceva: 1) che la condotta fosse al più un inadempimento civilistico (mancata distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato); 2) che la recidiva fosse inesistente perché due precedenti, aggravanti la recidiva, erano estinti per decorso del tempo ai sensi dell'art. 460 co.5 c.p.p.; 3) che avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante della speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) per il danno di 500 euro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché i giudici di merito, sia il Tribunale che la Corte d'Appello, hanno valutato in modo congruo e logico la credibilità della parte offesa e gli elementi probatori (riferimenti alla concessione di prestiti, all'inesistenza della società e al comportamento dell'imputato rispetto al bonifico). Ha escluso la qualificazione come mero inadempimento civilistico. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per non essere stato proposto in appello (art. 606 co.3 c.p.p.) e, comunque, manifestamente infondato perché il ricorrente non ha prodotto la documentazione necessaria a provare l'estinzione dei precedenti. Il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente escluso la speciale tenuità del danno di 500 euro. Conseguentemente la Corte ha confermato l'esito di merito; ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Limiti del sindacato di legittimità in Cassazione: il ricorso deve illustrare i motivi di nullità o vizi di legge; il giudice di legittimità non può riesaminare liberamente la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito ma ne verifica l'adeguatezza e la logicità.

  • art. 606 co.3 c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità di motivi di ricorso che non siano stati proposti in appello; la Corte ha dichiarato inammissibile per questo motivo la censura sulla recidiva se non introdotta in appello.

  • art. 460 co.5 c.p.p.

    Norma sulla estinzione dei reati e degli effetti delle condanne per decorso del tempo; la Corte ha rilevato che spetta al ricorrente fornire la prova dell'avvenuta estinzione dei precedenti, prova non fornita nel caso.

  • art. 62 n.4 c.p.

    Attenuante per speciale tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che il danno di 500 euro, nel contesto concreto, non rientrasse nella speciale tenuità e dunque l'attenuante è stata correttamente esclusa.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente a pagare euro 3.000.

  • art. 23 co.8 D.L. n.137/2020

    Richiamato in relazione al procedimento trattato con contraddittorio scritto; contesto procedurale che non incide sul merito delle censure esaminate.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova dei giudici di merito è limitato: il ricorrente deve dimostrare vizio di motivazione o errori di diritto rilevanti; non è possibile chiedere una rivalutazione globale della credibilità se la motivazione di merito è congrua e logica.
  • Se si contesta l'esistenza o l'effetto di precedenti penali (es. estinzione per decorso del tempo), grava sul ricorrente l'onere di produrre documentazione probatoria in grado di dimostrarlo; la mancata produzione rende la censura manifestamente infondata o inammissibile.
  • La qualificazione del danno come 'di speciale tenuità' è questione di fatto e di valutazione prognostica del giudice di merito; per ottenere il riconoscimento dell'attenuante bisogna fornire elementi concreti che ne dimostrino la sussistenza.
  • Motivi nuovi o non dedotti in appello rischiano l'inammissibilità in Cassazione ai sensi dell'art. 606 co.3 c.p.p.; è quindi essenziale articolare tutte le censure rilevanti già in sede di appello.
  • La distinzione tra inadempimento civile e reato richiede l'esame del modo concreto di condotta (artifici, raggiri, inganno) e non solo la mera mancata prestazione: presupposto per la truffa è l'inganno mediante artifici o raggiri e la conseguente induzione in errore della vittima.

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