Cassazione Penale, Sentenza n. 9467/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso affidato a tre motivi: 1) censura per aver ritenuto presupposto di pericolosita non contestato nella proposta e richiamando la lett. a) dell'art. 1 D.Lgs. 159/2011 nonostante la pronuncia di illegittimita della stessa; 2) difetto di correlazione tra il decreto della Corte e quello del Tribunale e omessa motivazione rispetto alla lett. c) dell'art. 1 D.Lgs. 159/2011; 3) motivazione insufficiente in relazione alla lett. b) dell'art. 1 D.Lgs. 159/2011 alla luce dei principi della Corte Costituzionale n. 24/2019, in particolare mancata precisazione dell'arco temporale dei delitti, dell'effettiva generazione di profitti correlati ai reati e del ruolo di tali profitti nel reddito complessivo del ricorrente.
La decisione
Il ricorso e stato respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e generico il terzo. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente applicato i requisiti previsti per la pericolosita generica e qualificata (lett. b e c art. 1 D.Lgs. 159/2011), richiamando numerosi precedenti e procedimenti pendenti dal 2001 al 2023 che dimostrano continuita e abitualita nella commissione di reati, nonche la produzione di proventi illeciti (es. coltivazione e spaccio di stupefacenti) utilizzati anche per esigenze di vita. La Corte ha inoltre considerato irrilevante l'errata indicazione formale della lettera a) quando la motivazione e fondata sulle lett. b) e c). Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 1 lett. a, lett. b, lett. c; art. 4
La Corte ha ritenuto applicati i presupposti delle lett. b) e c) per la pericolosita generica e qualificata. Ha precisato che un errore materiale nella indicazione della lettera a) non inficia la motivazione quando il ragionamento si fonda sui criteri delle lett. b) e c). Per la lett. b) e richiesto il triplice requisito consolidato in giurisprudenza: delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo, effettiva generazione di profitti correlati e incidenza di tali profitti sul reddito del soggetto.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 1 (richiamato nella motivazione come riferimento storico)
Richiamata per illustrare la distinzione tradizionale tra pericolosita generica e qualificata, ora ricondotta nelle lett. b) e c) del D.Lgs. 159/2011.
Codice di procedura penale
art. 606 lett. b), c) ed e); art. 173 disp. att.
Art. 606 richiamato in relazione ai motivi di ricorso per violazione di legge e omessa o illogica motivazione. Art. 173 disp. att. citato per la sintesi ai sensi di legge nella esposizione dei motivi.
Sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2019
Fornisce i principi interpretativi relativi alla lett. b) dell'art. 1 D.Lgs. 159/2011: occorre ancorare l'accertamento della pericolosita a elementi di fatto precisi in ordine alla continuita dei reati, ai profitti effettivamente generati e alla loro incidenza sul reddito del soggetto.
Giurisprudenza di legittimita citata
Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020 (Zangrillo), Rv. 280145-03
Precedente utilizzato per definire il contenuto del requisito della lett. b) e per ricordare la necessita di ancorare la valutazione della pericolosita a elementi probatori concreti circa continuita e rilevanza economica dei proventi illeciti.
Massime di principio
- Un mero errore materiale nell'indicazione della norma richiamata non invalida il provvedimento quando la motivazione sostanziale si fonda su presupposti diversi e corretti.
- Per dichiarare la pericolosita ai sensi della lett. b) e necessario dimostrare: a) committimento abituale di delitti in un arco temporale significativo; b) che tali delitti abbiano prodotto profitti effettivi; c) che i proventi abbiano costituito l'unica o una rilevante fonte di reddito o comunque una componente significativa.
- La lett. c) puo essere valorizzata mediante la ripetizione di condotte illecite, precedenti penali numerosi e procedimenti pendenti per reati gravi; questi elementi contribuiscono a dimostrare l abitualita e l attualita della pericolosita.
- Le condotte successive a provvedimenti deterrenti (es. avvisi orali, condanne) e la loro reiterazione rafforzano la valutazione di pericolosita attuale e la necessita della misura di prevenzione.
- In fase di impugnazione la censura deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della corte di merito; argomentazioni generiche o reiterazioni di motivi di grado precedente senza puntuale confutazione della motivazione sono destinate a essere respinte.
- L'accertamento dei redditi leciti del proposto, e la loro consistenza rispetto a eventuali proventi illeciti, e un elemento decisivo: risultanze probatorie concrete sul reddito (es. rapporti societari, quote di partecipazione, reddito imponibile) possono indebolire o rafforzare la tesi della vita abituale dedita al crimine.
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