Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1236

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1236 della Commissione, del 24 aprile 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

Normativa europea32024R1236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina i dazi addizionali all’importazione e i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. La Commissione interviene a seguito del controllo periodico dei dati di mercato, ritenendo necessario modificare i prezzi rappresentativi per tenere conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. La modifica è limitata alla sostituzione dell’allegato I e si applica immediatamente dalla data di pubblicazione.

Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 limitatamente alla fissazione del prezzo rappresentativo e della cauzione per taluni prodotti del settore uova/pollame e per l’ovoalbumina, con aggiornamento dell’allegato I.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti rientranti nei settori delle uova e del pollame nonché dell’ovoalbumina, ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e della cauzione connessa al regime dei dazi addizionali all’importazione. La modifica riguarda in particolare i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, come sostituito dal presente regolamento, e quindi i soggetti operanti nelle importazioni di tali merci; non introduce un regime autonomo ma aggiorna un parametro applicativo del sistema esistente.

Prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1236 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina. La misura si fonda sul controllo periodico dei dati di mercato e sull’esigenza di adeguare i valori applicabili alle variazioni dei prezzi in relazione all’origine delle merci.

Base normativa e motivazione dell’intervento

La Commissione richiama l’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014 relativo al regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Nei considerando si precisa che il regolamento n. 1484/95 aveva già stabilito le modalità di applicazione del regime e i prezzi rappresentativi, ma che il controllo regolare dei dati ha evidenziato la necessità di modificare tali valori per alcuni prodotti importati.

Contenuto della modifica

La modifica è circoscritta all’articolo 1, che sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con quello allegato al nuovo regolamento. Il nuovo allegato riguarda un prodotto specifico:

  • codice NC 0207 14 10;
  • designazione: "Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati";
  • prezzo rappresentativo: 25 EUR/100 kg;
  • cauzione di cui all’articolo 3: 4,6 EUR/100 kg;
  • origine: BR (Brasile), secondo la nomenclatura richiamata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470.

Ambito applicativo pratico

La disciplina interessa gli operatori che importano nell’Unione i prodotti rientranti nei settori delle uova e del pollame e dell’ovoalbumina, nella misura in cui tali merci siano soggette al meccanismo dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione. La modifica non istituisce un nuovo regime, ma aggiorna un parametro tecnico essenziale per il calcolo degli oneri all’importazione.

Entrata in vigore

Il regolamento prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta giustificata nei considerando dall’esigenza di applicare la misura il più rapidamente possibile dopo la disponibilità dei dati aggiornati. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. Il nuovo allegato riporta il codice NC 0207 14 10, la designazione "Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati", un prezzo rappresentativo pari a 25 EUR/100 kg, una cauzione pari a 4,6 EUR/100 kg e l’origine BR (Brasile).

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione agisce sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La modifica è motivata dal monitoraggio regolare dei dati utilizzati per determinare i prezzi rappresentativi e dalla necessità di adeguarli alle variazioni dei prezzi in funzione dell’origine dei prodotti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolidazi doganalicommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.