Cassazione Penale, Ordinanza n. 04620/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudizio origina da una sentenza del Tribunale che ha irrogato una pena pecuniaria. L'imputato ha proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Palermo perché la pena inflitta era l'ammenda. Con il ricorso sono stati dedotti due motivi: la mancata assoluzione anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte rileva che i motivi investono profili di puro fatto, attinenti alla valutazione del materiale probatorio e a circostanze riservate al giudice di merito, come le modalità del sequestro dell'arma, l'elemento soggettivo e gli elementi utili alla concessione delle attenuanti generiche. In applicazione dei criteri sulla conversione dell'impugnazione ex art. 568, comma 5, c.p.p., il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 530, comma 2, c.p.p.
invocato dal ricorrente come base per chiedere l'assoluzione in caso di prova insufficiente o contraddittoria; la Corte non entra nel merito perché qualifica i motivi come questioni di fatto non scrutinabili in cassazione.
art. 62-bis c.p.
richiamato per sostenere la mancata concessione delle attenuanti generiche; la Corte osserva che la relativa censura attiene a valutazioni di merito.
art. 568, comma 5, c.p.p.
"l'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art.568, comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine all'impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta"
la conversione dell'impugnazione trasferisce il procedimento al giudice competente ma non attenua i requisiti di ammissibilità del mezzo nella forma corretta; l'atto convertito deve rispettare i presupposti sostanziali e formali dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta.
art. 616 c.p.p.
applicato implicitamente per la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La conversione dell'impugnazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. ha funzione meramente conservativa e processuale: sposta il procedimento davanti al giudice competente, ma non consente di superare i limiti propri del mezzo di impugnazione corretto.
- Quando l'atto convertito è soggetto a ricorso per cassazione, esso deve comunque contenere motivi riconducibili a vizi deducibili in sede di legittimità; non sono ammissibili censure che sollecitino una nuova valutazione del merito o della prova.
- Le doglianze che riguardano le modalità dell'accertamento, l'elemento soggettivo e la concedibilità delle attenuanti generiche, se formulate come contestazioni di fatto, sono inammissibili in cassazione perché esulano dal sindacato di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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