Cassazione Civile, Ordinanza n. 10115/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009 con cui l’Ufficio contestava alla società maggiori imposte dirette e IVA, sulla base di ricavi ritenuti incongrui/antieconomici, di movimentazioni bancarie e di costi ritenuti non deducibili o non verosimilmente giustificati. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo legittimo l’accertamento analitico-induttivo e non provata la giustificazione delle operazioni contestate. Con il ricorso per cassazione la società propone otto motivi: 1) nullità dell’avviso per difetto di valida sottoscrizione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 e degli artt. 21-septies l. 241/1990, 42 d.P.R. 600/1973 e 56 d.P.R. 633/1972; 2) violazione delle norme sull’accertamento presuntivo (art. 2729 c.c., art. 39 d.P.R. 600/1973 e art. 54 d.P.R. 633/1972), sostenendo che non vi fosse antieconomicità o abnormità tale da giustificare il metodo analitico-induttivo; 3) violazione dell’art. 56 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 346 c.p.c., per avere la CTR ritenuto aspecifici i motivi d’appello; 4) ultrapetizione per il richiamo all’art. 32 d.P.R. 600/1973 in tema di prelevamenti/versamenti bancari; 5) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per non avere la sentenza valorizzato la coincidenza tra movimenti bancari e partitario di cassa; 6) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non assolto l’onere probatorio sulla giustificazione delle movimentazioni; 7) violazione degli artt. 1703 ss. c.c. in tema di mandato, sostenendo la gratuità dell’incarico dell’amministratrice; 8) violazione dell’art. 2359 c.c. e dell’art. 43-ter d.P.R. 602/1973, contestando il recupero a tassazione di costi relativi a un contratto di affitto di ramo d’azienda con altra società, asseritamente appartenente al medesimo gruppo. La Corte giudica in larga parte inammissibili o infondati i motivi: respinge la doglianza sulla sottoscrizione per difetto di allegazione specifica e comunque afferma che la pronuncia della Corte costituzionale non giova se la questione non era stata tempestivamente introdotta; conferma la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo fondato su incongruenze, antieconomicità e presunzioni gravi, precise e concordanti; esclude che vi sia ultrapetizione nel richiamo all’art. 32 perché usato solo come criterio argomentativo sull’onere della prova; ritiene infondati i motivi sulla non contestazione e sull’onere probatorio, poiché la società non aveva fornito una ricostruzione analitica delle movimentazioni né confutato gli ulteriori elementi indiziari; reputa inammissibile la censura sul compenso dell’amministratrice, avendo la CTR fatto corretta applicazione della presunzione di onerosità del mandato e rilevato la mancata prova contraria; considera infine inammissibile il motivo sul recupero dei costi da affitto di ramo d’azienda, perché diretto a rivalutare il merito contro l’accertamento di fatto della CTR circa la direzione unitaria e la coincidenza di sede e amministratore.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso della società contribuente. Ritiene il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché la questione della sottoscrizione dell’avviso non risultava tempestivamente e specificamente introdotta nei gradi di merito e perché, comunque, la declaratoria di illegittimità costituzionale non incide sul caso concreto secondo la giurisprudenza richiamata. Conferma poi che l’antieconomicità e le incongruenze contabili consentono l’accertamento analitico-induttivo e che incombe sul contribuente l’onere di fornire prova contraria specifica e analitica. I motivi sul processo e sulla prova sono respinti perché non si confrontano con la motivazione della CTR e perché la società non dimostra in modo specifico la non contestazione dei fatti rilevanti. Il motivo sulla gratuità dell’incarico dell’amministratrice è dichiarato inammissibile, essendo stata applicata correttamente la disciplina del mandato e non essendo stata offerta prova idonea a superare la presunzione di onerosità. Anche il motivo relativo ai costi del contratto con la società collegata è inammissibile perché pretende una rivalutazione del fatto, mentre la CTR aveva già accertato elementi sintomatici di direzione unitaria e collegamento societario. Il giudizio si conclude quindi con rigetto integrale del ricorso e conferma della decisione di merito favorevole all’Agenzia.
Norme richiamate
art. 21-septies L. 241/1990
richiamato per sostenere la nullità dell’atto amministrativo in caso di difetto assoluto di attribuzione; la Corte non accoglie la censura perché la questione non era stata tempestivamente introdotta e, comunque, l’atto risultava sottoscritto da funzionario delegato secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato.
art. 42 d.P.R. 600/1973
la Corte richiama la regola della sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del capo ufficio o funzionario delegato e afferma che la nullità non può essere utilmente dedotta se non tempestivamente eccepita; richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la declaratoria di incostituzionalità non incide sulla validità dell’atto in base alla qualifica del delegato indicata nella norma applicata.
art. 56 d.P.R. 633/1972
norma evocata nel primo motivo insieme all’art. 42 d.P.R. 600/1973 quale parametro di validità della sottoscrizione dell’avviso IVA.
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare l’uso delle presunzioni; la Corte ribadisce che l’accertamento può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
consente l’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma complessivamente inattendibile per incongruenze e antieconomicità.
art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. 633/1972
richiamato come base normativa dell’accertamento induttivo ai fini IVA, fondato su presunzioni e incongruenze della contabilità.
art. 56 d.lgs. 546/1992
invocato per sostenere la riproposizione delle questioni non esaminate in primo grado; la Corte osserva che la CTR comunque aveva esaminato il merito delle doglianze.
art. 346 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 56 d.lgs. 546/1992 sulla riproposizione delle eccezioni non accolte in primo grado.
art. 32 d.P.R. 600/1973
la CTR lo richiama in funzione argomentativa per affermare che, una volta provata l’esistenza di ricavi non contabilizzati, il contribuente deve dare prova analitica della riferibilità delle movimentazioni a operazioni già dichiarate o alla loro estraneità all’attività imponibile.
art. 112 c.p.c.
evocato per dedurre ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude il vizio perché il richiamo normativo della CTR è solo argomentativo.
art. 115 c.p.c.
invocato per sostenere che la sentenza avrebbe trascurato fatti non contestati; la Corte respinge la censura per genericità e mancanza di specifica allegazione della non contestazione.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta emersi indizi di ricavi non contabilizzati o costi non giustificati, spetta al contribuente fornire prova contraria specifica.
artt. 1703 ss. c.c.
richiamati per sostenere la gratuità dell’incarico di amministratore; la Corte afferma che la presunzione di onerosità del mandato può essere superata solo con prova convincente, non fornita nel caso concreto.
art. 2359 c.c.
evocato per contestare l’esistenza di un gruppo societario; la Corte non entra nel merito della disciplina, ritenendo la censura inammissibile perché mira a rivalutare i fatti accertati dalla CTR.
art. 43-ter d.P.R. 602/1973
richiamato dalla ricorrente in relazione all’affitto di ramo d’azienda e al trattamento dei valori fiscali; la Corte non accoglie la doglianza perché attinente a un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione.
art. 136 Cost.
richiamato quale base della retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale, con il limite dei rapporti esauriti.
art. 30 L. 87/1953
richiamato insieme all’art. 136 Cost. per affermare la retroattività delle decisioni della Corte costituzionale nei giudizi pendenti, salvo rapporti esauriti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma può essere fatta valere nei giudizi pendenti solo se la questione e i fatti rilevanti sono stati tempestivamente introdotti nel thema decidendum; in mancanza, opera la preclusione derivante dal giudicato endoprocessuale sulla questione non dedotta.
- L’accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile per incongruenze, antieconomicità o altri indizi gravi, precisi e concordanti di ricavi non contabilizzati.
- In presenza di presunzioni di maggiori ricavi o di movimentazioni bancarie sospette, il contribuente deve fornire una prova contraria analitica e specifica sulla riferibilità di ogni singola operazione a poste già dichiarate o alla sua attività, non essendo sufficiente una giustificazione generica.
- Il richiamo a norme o fatti da parte del giudice di merito non integra ultrapetizione quando sia utilizzato solo come supporto argomentativo della decisione e non introduca un autonomo capo di domanda o una diversa causa petendi.
- La presunzione di onerosità del mandato può essere superata dal soggetto che invoca la gratuità dell’incarico solo mediante elementi concreti e convincenti; la semplice allegazione di start-up, ristretta base sociale o partecipazione agli utili non basta se non supportata da prova specifica.
- Le censure di legittimità che mirano a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se non si confrontano puntualmente con gli accertamenti di fatto e con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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