Cassazione Penale, Ordinanza n. 17164/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna per l'omessa comunicazione all'INPS dell'avvenuto conseguimento di redditi da lavoro da parte di componenti del nucleo familiare, condotta rilevante ai fini dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., in considerazione del modesto importo del beneficio indebitamente percepito, pari a euro 549,90.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva valorizzato le modalità della condotta e l'abitualità del comportamento, rilevando che l'imputata era già gravata da due precedenti penali per reati contro il patrimonio. Viene inoltre richiamato il principio secondo cui il comportamento è abituale, ostando all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., quando l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre quello per cui si procede. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019
Norma richiamata come base del reato contestato, consistito nell'omessa comunicazione all'INPS di redditi da lavoro percepiti da componenti del nucleo familiare.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità negata perché il fatto è stato ritenuto non occasionale/abituale e la ricorrente non ha efficacemente censurato la motivazione della Corte d'appello.
art. 62, n. 4, c.p.
La Corte d'appello ha riconosciuto l'attenuante valorizzando il limitato importo del beneficio economico conseguito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per evitare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Richiamata per il principio secondo cui il comportamento è abituale, ostativo al beneficio di cui all'art. 131-bis c.p., quando l'autore ha commesso almeno due illeciti ulteriori oltre quello oggetto del giudizio.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice accerti un comportamento abituale dell'autore, desumibile anche dalla commissione di almeno due ulteriori illeciti oltre quello oggetto del processo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
- La modesta entità del profitto o del beneficio economico può rilevare ai fini dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ma non basta da sola a imporre il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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