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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8466/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per furto di energia elettrica (artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p.), deducendo: (1) inutilizzabilità degli accertamenti tecnici compiuti dagli operatori Enel per violazione degli artt. 360 e 364 c.p.p. e dell'art. 114 disp. att. c.p.p., perché le operazioni sarebbero state svolte senza la presenza del difensore e dopo lo smantellamento degli impianti; (2) vizio di motivazione e insufficienza della prova in ordine alla responsabilità soggettiva, alla diretta riconducibilità dell'allaccio abusivo alla ricorrente e alla quantificazione/periodo dell'energia sottratta; (3) omissione di valutazione della possibile esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure: gli accertamenti degli operatori Enel non costituiscono atti irripetibili e sono utilizzabili secondo il regime dell'art. 220 disp. att. c.p.p.; l'omissione dell'avviso ex art. 114 disp. att. è sanata dalla scelta del rito abbreviato (art. 438, comma 6-bis c.p.p.); la responsabilità della Passalacqua è adeguatamente motivata, anche in considerazione del principio secondo cui è penalmente rilevante chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo realizzato da altri; la quantificazione del danno (circa 35.000 kWh per euro 6.000) è stata ritenuta sufficiente. La Corte ha confermato dunque l'esito del giudizio di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma che disciplina il delitto di furto; richiamata come titolo di reato contestato alla ricorrente.

  • art. 625, n. 2 e n. 7 c.p.

    Aggravanti del furto (violenza sulle cose e altra aggravante richiamata nel capo di imputazione), applicate nel caso di allacciamento abusivo alla rete elettrica.

  • art. 360 c.p.p.

    Regolamenta le operazioni tecniche irripetibili; la Corte ha ritenuto che gli accertamenti Enel non rientrino in tale categoria.

  • art. 364 c.p.p.

    Prevvede la necessità di forme particolari per gli accertamenti irripetibili; non applicabile agli accertamenti Enel secondo la Corte.

  • art. 354 c.p.p.

    Regola l'accertamento urgente: la ricorrente sosteneva che si dovessero applicare forme più rigorose, ma la Corte ha ritenuto non pertinente tale censura.

  • art. 356 c.p.p.

    Consente l'assistenza del difensore nelle operazioni irripetibili compiute dalla polizia giudiziaria; la Corte ha distinto le fattispecie irripetibili dalle normali verifiche tecniche.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Prevede l'avviso della possibilità di assistersi con difensore di fiducia; l'omissione genera una nullità sanata nel caso dalla scelta del rito abbreviato.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Regola l'utilizzabilità delle attività di ispezione o vigilanza svolte da persone estranee alla polizia giudiziaria; la Corte ha applicato questo regime agli accertamenti dell'ente erogatore.

  • art. 348 c.p.p.

    Richiamato nell'insieme per riconoscere che gli operatori dell'ente agivano con poteri riconducibili alla polizia giudiziaria.

  • art. 55 c.p.p.

    Attribuisce alla polizia giudiziaria il compito di assicurare le fonti di prova e raccogliere elementi per l'applicazione della legge penale; usato per legittimare l'attività di verifica.

  • art. 438, comma 6-bis c.p.p.

    Prevede la sanatoria di alcune nullità in caso di scelta del rito abbreviato; applicata per considerare non invalidante l'omissione dell'avviso ex art. 114 disp. att.

  • art. 131-bis c.p.

    Istituisce la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che tale motivo non poteva essere dedotto per la prima volta in cassazione quando la norma era applicabile al tempo della sentenza di appello.

  • art. 606 c.p.p.

    Regola le materie deducibili per la prima volta in cassazione; richiamato per escludere l'ammissibilità della deduzione in sede di legittimità relativa all'art. 131-bis.

Massime di principio

  • Gli accertamenti tecnici eseguiti dal personale dell'ente erogatore (es. Enel) non sono automaticamente atti irripetibili: si applica il regime di utilizzabilità dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e non è sempre richiesto il rispetto delle formalità previste per gli accertamenti irripetibili (art. 360 e ss. c.p.p.).
  • L'assistenza del difensore è obbligatoria solo per le operazioni tecniche realmente irripetibili; le verifiche di stato dei luoghi suscettibili di ripetizione non impongono necessariamente la presenza del difensore.
  • L'omissione dell'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. può essere sanata dalla scelta del rito abbreviato ai sensi dell'art. 438 c.p.p., rendendo non automaticamente inutilizzabili gli atti raccolti.
  • Chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo realizzato da terzi può essere ritenuto responsabile del furto di energia elettrica e delle aggravanti correlate, anche se non ha materialmente eseguito la manomissione.
  • Stime tecniche fondate e documentate (anche se non con precisione millimetrica sul periodo) possono essere sufficienti a quantificare il danno patrimoniale e sostenere la condanna quando risultano credibili e motivate.
  • Non è possibile introdurre in cassazione questioni che potevano essere dedotte in sede di merito o di appello (ad es. la rilevanza dell'art. 131-bis) se la normativa era già vigente al tempo della sentenza impugnata, per effetto dei limiti di ammissibilità dell'art. 606 c.p.p.
  • La Corte di legittimità esercita un sindacato limitato di motivazione: non riesamina i fatti purché la motivazione del giudice di merito sia coerente, logica e priva di vizi giuridici evidenti.

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