Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2021 del 26/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva 82/76/CEE, relativa all'obbligo di assicurare ai medici specializzandi un'adeguata remunerazione. In appello la Corte di Roma aveva riconosciuto il diritto solo al medico che aveva agito in giudizio, ritenendo il credito non ancora prescritto, ma aveva negato il ristoro agli altri coappellanti perché iscritti o già avviati ai corsi di specializzazione prima del 1 gennaio 1983. In cassazione la Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso principale; i medici hanno proposto ricorso successivo, poi qualificato come incidentale, censurando il diniego fondato sulla data di iscrizione ai corsi. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato la nullità della notifica del ricorso erariale nei confronti del medico intimato e l'omessa rinnovazione della notifica disposta con ordinanza interlocutoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per mancata rinnovazione della notifica disposta ex art. 291 c.p.c. nei confronti del litisconsorte pretermesso. Ha invece accolto il ricorso incidentale dei medici, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo che negava loro il ristoro e rinviando alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Il rinvio dovrà applicare il principio secondo cui il diritto al risarcimento per mancata adeguata remunerazione spetta anche per l'anno accademico 1982-1983, ma solo dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
giustifica la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza, per l'unicità del processo di impugnazione.
art. 370, comma 1, c.p.c.
regola i termini di proposizione del ricorso incidentale, che nel caso è stato ritenuto ammissibile perché proposto entro il termine lungo di impugnazione.
art. 332, commi 1 e 2, c.p.c.
impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, ma la mancata esecuzione dell'adempimento non impedisce il consolidarsi del diritto di impugnazione di chi non ha ricevuto la notifica entro i termini di legge.
art. 327 c.p.c.
è richiamato come termine finale entro cui i litisconsorti non notificati possono ancora proporre impugnazione.
art. 291 c.p.c.
la mancata tempestiva rinnovazione della notificazione nulla del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo valida nuova notifica prima della declaratoria.
art. 334, comma 2, c.p.c.
l'inammissibilità del ricorso principale non travolge il ricorso incidentale proposto nei termini ordinari, ma solo quello incidentale tardivo in senso stretto.
Direttiva 82/76/CEE
il suo mancato recepimento ha fondato il diritto al risarcimento del danno in favore dei medici specializzandi per la mancata adeguata remunerazione.
Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
sono richiamate come direttive riassunte dalla 82/76/CEE nel quadro dell'obbligo di remunerazione degli specializzandi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata rinnovazione della notifica disposta dal giudice per sanare una nullità notificatoria del ricorso principale comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo che la parte provveda a una valida nuova notifica prima della declaratoria.
- Quando più parti del giudizio di merito sono litisconsorti e non tutte ricevono la notifica dell'impugnazione principale, il sistema delle impugnazioni va letto in funzione dell'unicità del processo e della possibilità per i pretermessi di proporre impugnazione fino alla scadenza dei termini ordinari.
- L'atto di impugnazione proposto successivamente ad altro ricorso notificato deve essere qualificato come ricorso incidentale, ma resta ammissibile se è stato proposto entro i termini ordinari di impugnazione, nonostante la sua denominazione formale.
- Il diritto al risarcimento da inadempimento della disciplina europea sulla remunerazione dei medici specializzandi spetta anche a chi ha frequentato corsi nell'anno accademico 1982-1983, ma soltanto per il periodo successivo al 1 gennaio 1983, cioè dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva.
- In presenza di una domanda di ristoro per mancata adeguata remunerazione, il giudice deve distinguere la posizione di ciascun medico specializzando e commisurare il danno al periodo effettivamente coperto dall'inadempimento, senza escludere in blocco chi abbia iniziato il corso prima del 1 gennaio 1983.
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