Sentenza n. 2296/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1645/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 8 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1645/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a mettere a sua disposizione la Carta elettronica del docente, dell’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. A fronte dell’inerzia iniziale del Ministero, il ricorrente ha domandato l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto, nel marzo 2026, a erogare quanto riconosciuto dalla sentenza civile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione ha integralmente eseguito il comando contenuto nella sentenza del Tribunale di Milano e che la pretesa del ricorrente è stata quindi pienamente soddisfatta. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, divenuta priva di oggetto. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre oneri e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce il fondamento della pretesa sostanziale del docente alla Carta docente, riconosciuta dalla sentenza civile ottemperanda.
art. 25 c.p.a.
domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.
La norma è richiamata esclusivamente con riguardo al domicilio processuale del ricorrente; il testo non attribuisce a tale richiamo una specifica ratio decisoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente, nel corso del processo, il comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta.
- L’integrale esecuzione del giudicato intervenuta durante il giudizio di ottemperanza rende priva di oggetto la richiesta di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
- Anche quando la controversia si definisce per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →