Sentenza del 18/05/2016 n. 10205 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dalla cartella di pagamento di oltre 10 milioni di euro emessa a seguito di controllo automatizzato ex D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis, e D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis, per una presunta errata compilazione del quadro VW, rigo 26, relativa a un credito IVA non riscontrato nelle dichiarazioni precedenti della società o delle controllate nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo. La CTR aveva annullato la cartella ritenendola carente di motivazione e sostenendo che le contestazioni sull'esistenza del credito richiedessero un avviso di accertamento. L'Agenzia ha impugnato la sentenza per vizi motivazionali, violazione della disciplina del controllo automatizzato, ultrapetizione e illegittima liquidazione delle spese di giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo dell'Agenzia, relativo alla liquidazione delle spese processuali, ritenendo illegittima la determinazione equitativa di Euro 200.000 senza una motivazione specifica sulle ragioni del superamento dei limiti tariffari. I primi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili, mentre il secondo e il quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame della questione sulle spese e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha quindi deciso definitivamente sulla validità della cartella o sull'utilizzabilità del controllo automatizzato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e consente la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati e dei controlli informatici.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la possibilità di iscrivere a ruolo le somme risultanti dalla liquidazione automatica, questione rimasta assorbita nel giudizio di cassazione.
Codice di procedura civile, art. 329
Riguarda l'acquiescenza alla sentenza; la Corte ha escluso che la notifica di un successivo avviso di accertamento costituisse acquiescenza incompatibile con la volontà di impugnare.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Richiedeva, per il motivo di ricorso relativo alla motivazione, l'indicazione chiara di un fatto controverso e decisivo; la Corte ha ritenuto insufficiente l'indicazione generica della ragione dell'iscrizione a ruolo.
Codice di procedura civile, art. 112
Vieta al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda; il motivo relativo alla mancanza del visto di esecutività è stato dichiarato assorbito.
R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 58, comma 4
"oltre i limiti massimi fissati dalle tariffe professionali"
Il superamento dei limiti tariffari per diritti e onorari richiede una motivazione espressa e riferita alle concrete circostanze del processo; non è sufficiente richiamare genericamente l'eccezionale importanza o specialità della controversia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15
Richiamato in relazione alla disciplina delle spese del processo tributario.
Codice di procedura civile, art. 91
Richiamato in materia di condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è essenziale individuare correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e formulare censure riferite a fatti specifici, controversi e decisivi; contestazioni generiche o dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti sono normalmente inammissibili.
- Quando una cartella richiama per relationem una comunicazione preventiva o un avviso bonario, il contribuente o l'amministrazione che intenda contestarne o difenderne la motivazione deve produrre o trascrivere il documento rilevante, per rispettare il principio di autosufficienza del ricorso.
- Se la sentenza si fonda su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione, la mancata impugnazione ammissibile di una di esse rende irrilevanti o assorbite le altre censure.
- Il giudice può liquidare le spese oltre i limiti tariffari solo indicando concretamente le circostanze eccezionali che giustificano tale scelta; una liquidazione equitativa priva di motivazione specifica è illegittima.
- La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sulla pretesa tributaria: in questo caso l'Agenzia ha ottenuto la riapertura del giudizio esclusivamente sulla questione delle spese, mentre la validità sostanziale della cartella non è stata definitivamente stabilita.
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