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Sentenza

Sentenza del 20/12/2017 n. 30563 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1998, con cui l'Amministrazione aveva rettificato una perdita dichiarata di Lire 965.093.000, accertando un reddito d'impresa di Lire 2.234.907.000 e una maggiore IRPEG di Lire 826.916.000. La controversia riguardava principalmente la validità e tempestività della notificazione dell'avviso, nonché il trattamento fiscale della rinuncia parziale a un credito effettuata dalla società G. S.p.A.: la contribuente sosteneva che tale operazione dovesse essere qualificata come conferimento oppure, in subordine, come sopravvenienza attiva tassabile ratealmente. Contestava inoltre la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento e, in via subordinata, l'omessa considerazione delle perdite pregresse e il rischio di doppia imposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse erroneamente considerato sufficiente la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo senza verificare se l'Amministrazione avesse esercitato tempestivamente il proprio potere accertativo entro il termine di decadenza. La conoscenza dell'atto e la sanatoria dei vizi di notificazione non possono infatti convalidare retroattivamente un atto notificato oltre il termine decadenziale. La sentenza della CTR del Lazio è stata cassata con rinvio ad altra composizione della medesima Commissione, che dovrà verificare concretamente la tempestività dell'accertamento e decidere nuovamente anche sulle questioni di merito rimaste assorbite. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Termini per l'accertamento

    Il potere dell'Amministrazione finanziaria di notificare l'avviso di accertamento è soggetto a termini decadenziali, il cui rispetto deve essere verificato anche quando la notificazione sia stata successivamente sanata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Disciplina della notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari

    I vizi della notificazione possono, in determinate ipotesi, essere sanati per raggiungimento dello scopo, ma la sanatoria non impedisce di verificare se l'atto sia stato portato a conoscenza del contribuente entro il termine di decadenza.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

    Il principio del raggiungimento dello scopo può sanare una notificazione nulla, normalmente con effetto retroattivo, ma non può neutralizzare la decadenza già maturata dell'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, commi 3 e 4

    Disciplina delle sopravvenienze attive e dei conferimenti

    La rinuncia a un credito può assumere rilevanza fiscale come sopravvenienza attiva oppure, se ne ricorrono i presupposti, essere qualificata diversamente come conferimento. La Corte non ha esaminato tali questioni perché assorbite dall'accoglimento del motivo sulla decadenza.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Le censure relative all'omessa pronuncia sulle perdite pregresse, sulla tassazione rateizzata e sulla doppia imposizione sono rimaste assorbite e dovranno essere eventualmente riproposte davanti al giudice del rinvio.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 19854/2004

    La notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell'amministrazione

    La proposizione del ricorso da parte del contribuente non convalida retroattivamente un atto imperfetto quando, al momento della notificazione, era già decorso il termine entro cui l'Amministrazione doveva esercitare il proprio potere.

Massime di principio

  • La sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo non equivale automaticamente al rispetto dei termini decadenziali: occorre verificare quando il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'atto.
  • Nei procedimenti tributari, la notificazione può essere un requisito di efficacia dell'atto e non necessariamente della sua esistenza, ma deve comunque intervenire, o l'atto deve essere conosciuto in modo inequivoco, entro il termine previsto per l'accertamento.
  • La decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento deve essere eccepita specificamente dal contribuente nel ricorso introduttivo; il giudice tributario non può normalmente rilevarla d'ufficio.
  • Quando una decisione viene cassata con rinvio per una questione preliminare, le questioni di merito rimaste assorbite possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio.
  • In presenza di contestazioni fiscali su rinunce a crediti o operazioni societarie, è necessario distinguere la qualificazione civilistica dell'operazione dalla sua qualificazione fiscale e verificare, oltre all'imponibilità, anche l'eventuale utilizzabilità di perdite pregresse e il divieto di doppia imposizione.

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