Sentenza n. 181/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Questore di Isernia n.16926/24 cat.6f/div.p.a.s./2024 del 29.08.2024, notificato in data 6.09.2024, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo della licenza del porto d’armi per uso caccia presentata dall’interessato in data 22.05.2024; - del decreto del Prefetto di Isernia n. 42310 del 28.11.2024, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dall’interessato contro il sopra citato decreto del Questore di Isernia n. prot. 16926/24 cat.6f/div.p.a.s./2024 del 29.08.2024; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia e rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Isernia che aveva respinto la domanda di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia e il successivo decreto del Prefetto che aveva respinto il ricorso gerarchico. Ha dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere per insufficienza ed erroneità dell’istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere e violazione di legge per uso distorto della discrezionalità, arbitrarietà, contraddittorietà e difetto di proporzionalità, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 43 TULPS. La controversia traeva origine dalla valutazione negativa dell’affidabilità del richiedente, collegata a un episodio del 2017 di detenzione illegale di munizioni, cui era seguito un procedimento penale archiviato per particolare tenuità dell’offesa. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto che l’archiviazione penale non impedisse un’autonoma valutazione amministrativa del fatto, ma aveva rilevato carenze nell’istruttoria e nella motivazione, anche perché il fatto risaliva nel tempo, nel 2020 era stato comunque concesso il rinnovo e non risultavano ulteriori addebiti o specifici profili di imprudenza comportamentale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In esecuzione del riesame disposto in sede cautelare, la Questura di Isernia aveva rilasciato al ricorrente, il 3 settembre 2025, il porto d’armi richiesto. Il nuovo provvedimento favorevole ha determinato il definitivo superamento delle valutazioni poste a base dei dinieghi impugnati e il venir meno dell’interesse alla loro impugnazione. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il remand cautelare restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale: il provvedimento adottato a seguito del riesame, anche se indotto da un’ordinanza cautelare, è espressione di nuova funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giudiziale. Le spese sono state compensate tra le parti per ragioni eccezionali.
Norme richiamate
artt. 10, 11 e 43 TULPS
Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente in relazione ai presupposti per il rilascio o rinnovo del porto d’armi e all’esercizio della discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza; la sentenza non decide nel merito della loro applicazione, poiché dichiara l’improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell’ambito della disciplina processuale applicata alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della persona interessata.
Massime di principio
- Quando, a seguito di un riesame disposto dal giudice amministrativo in sede cautelare, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento favorevole che supera definitivamente le valutazioni poste a base dell’atto impugnato, viene meno l’interesse alla decisione dell’impugnazione originaria e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il remand cautelare restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale: il provvedimento adottato in sede di riesame, anche se indotto da un’ordinanza cautelare, costituisce espressione di rinnovata funzione amministrativa e non mera attività esecutiva della pronuncia giudiziale.
- L’archiviazione del procedimento penale non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente il fatto storico ai fini dell’affidabilità del richiedente una licenza di porto d’armi; tale valutazione deve tuttavia essere concreta, specifica, adeguatamente istruita e motivata, senza automatismi fondati sulla sola esistenza del fatto.
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