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Sentenza

Sentenza n. 173/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore Generale dell’Asfo n. 514 del 9 giugno 2025 nella parte in cui ha assegnato alle singole strutture private accreditate di specialistica ambulatoriale il budget inerente al “Finanziamento Aggiuntivo e Ulteriore per recupero e riduzione liste di attesa”; - della lettera di trasmissione del 13 giugno 2025, prot. n. 0046112/P; - dell’atto richiamato nel decreto del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale n. 514 del 9 giugno 2025 a pag. 6, con cui “la S.C. Gestione Operativa Prestazioni Sanitarie” ha stabilito i tetti massimi della spesa attribuita a ciascun operatore nella misura di cui al prospetto inserito nel provvedimento stesso; - l’atto del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale del 6 agosto 2025 prot. n. 0060240 avente ad oggetto: “riscontro ad istanza di accesso agli atti presupposti e collegati rispetto al Decreto del Direttore Generale n. 514 del 09.06.2025”; di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale. nonché per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia - dell’accordo contrattuale aggiuntivo per prestazioni di specialistica ambulatoriale stipulato tra l’Asfo e la Diagnostica 53 s.r.l. denominato “Finanziamento aggiuntivo e ulteriore per recupero e riduzione liste di attesa”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 6 novembre 2025: - del decreto del Direttore Generale dell'Asfo n. 823 del 2 ottobre 2025 nella parte in cui ha assegnato alle singole strutture private accreditate di specialistica ambulatoriale il budget inerente al “Finanziamento Aggiuntivo e Ulteriore per recupero e riduzione liste di attesa”; - dell'atto richiamato nel predetto decreto a pag. 6 con cui la S.C. Gestione Operativa Prestazioni sanitarie ha formulato la propria proposta relativa al riparto dei fondi; nonché per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia - dell’accordo contrattuale aggiuntivo per prestazioni di specialistica ambulatoriale stipulato tra l’Asfo e la Diagnostica 53 s.r.l., esprimendo la disponibilità al subentro; e, infine, per la condanna al risarcimento dei danni derivanti alla mancata assegnazione del finanziamento destinato all'acquisto di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale, per un importo almeno pari a € 175.000.

Giustizia amministrativa202500451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: riparto del finanziamento aggiuntivo e ulteriore destinato al recupero e alla riduzione delle liste di attesa, inizialmente disposto con il decreto ASFO n. 514/2025 e poi rinnovato con il decreto n. 823/2025, oltre agli accordi contrattuali conseguenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il riparto del finanziamento aggiuntivo tra strutture private accreditate di specialistica ambulatoriale, rilevando che le erano stati assegnati ulteriori 200.000 euro, mentre a una struttura controinteressata erano stati assegnati 550.000 euro. Ha dedotto, nei motivi aggiunti, la violazione dell’art. 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. 502/1992, degli artt. 3, 7 e 12 della l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 65 della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 22/2019, nonché dell’accordo triennale regionale sulle strutture ambulatoriali accreditate. Ha lamentato la mancata predeterminazione di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; l’integrazione postuma della motivazione del precedente riparto; il difetto di istruttoria e di motivazione; la contraddittorietà tra i criteri formalmente enunciati e il criterio sostanzialmente applicato, individuato nel riequilibrio dei finanziamenti storici; la disparità di trattamento; lo sviamento; la violazione dell’accordo regionale e l’incompetenza dell’ASFO; nonché l’omesso avviso di avvio del procedimento. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno. La controinteressata ha eccepito l’acquiescenza derivante dalla sottoscrizione del contratto, eccezione respinta dal TAR.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che la fissazione dei tetti di spesa e l’individuazione dei destinatari delle risorse aggiuntive costituiscano esercizio di potere autoritativo, distinto dall’esecuzione del rapporto convenzionale. Ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché il decreto n. 514/2025 era stato annullato d’ufficio dall’ASFO e sostituito dal decreto n. 823/2025. Ha respinto l’eccezione di acquiescenza, ritenendo che la sottoscrizione del contratto fosse avvenuta per accedere alle risorse senza rinuncia all’impugnazione. Nel merito, ha accolto i motivi aggiunti e annullato il decreto n. 823/2025. Il primo e il terzo motivo sono stati accolti: anche in assenza di una disciplina specifica per il riparto del finanziamento aggiuntivo, l’ASFO doveva predeterminare criteri e modalità obiettivi, trasparenti, imparziali e non discriminatori, svolgere un’istruttoria completa e documentata e motivare la concreta applicazione dei criteri. I criteri enunciati nel nuovo decreto erano stati individuati solo dopo l’originaria decisione e non erano stati accompagnati da dati comparativi, modalità di rilevazione e ponderazione, né da una ricostruzione dell’iter che aveva condotto alla quantificazione delle somme. Il riferimento al riequilibrio dei finanziamenti storici risultava inoltre diverso dai criteri formalmente dichiarati, con conseguente contraddittorietà dell’azione amministrativa. È stato accolto anche il quarto motivo, poiché l’annullamento e la rinnovazione del riparto incidevano sulla posizione della ricorrente e richiedevano il suo coinvolgimento procedimentale. È stato invece respinto il secondo motivo: le deliberazioni regionali avevano rimesso alle aziende sanitarie la scelta delle modalità di utilizzo e distribuzione delle risorse, sicché l’ASFO non era tenuta né a un riparto paritario né proporzionale ai precedenti finanziamenti, e non risultava vincolata dall’accordo relativo a diversi budget. La domanda risarcitoria è stata respinta, perché non esisteva un diritto o un’aspettativa qualificata a un determinato importo, né era stata dimostrata la colpa dell’amministrazione; l’illegittimità del riparto non comportava automaticamente la spettanza di ulteriori risorse. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 241/1990

    La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere [...] sono subordinate alla predeterminazione [...] dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; l’effettiva osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti.

    L’attribuzione di vantaggi economici richiede la previa predeterminazione di criteri e modalità obiettivi e la dimostrazione, nel provvedimento finale, della loro effettiva applicazione.

  • art. 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992

    I soggetti privati [...] sono individuati [...] mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione [...] di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare.

    Nel settore sanitario, la selezione e l’attribuzione delle risorse alle strutture private accreditate devono rispettare trasparenza, equità, non discriminazione e criteri oggettivi, con valorizzazione della qualità delle prestazioni.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    in quanto viziato per carenza di motivazione sui presupposti di fatto e sulle ragioni che hanno condotto a decidere la ripartizione delle risorse

    Ha costituito la base normativa dell’annullamento d’ufficio del primo decreto di riparto, determinando l’improcedibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il mancato avviso di avvio del procedimento è stato ritenuto lesivo della posizione della ricorrente, poiché il nuovo riparto incideva sugli effetti di un precedente atto attributivo di un vantaggio economico.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del riparto doveva illustrare il percorso logico, l’istruttoria comparativa e l’applicazione concreta dei criteri alla quantificazione delle risorse.

  • art. 65 l.r. Friuli Venezia Giulia 12 dicembre 2019, n. 22

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR ha escluso che imponesse il riparto paritario o proporzionale delle risorse aggiuntive oggetto di causa.

  • art. 26, comma 3, lett. b), d.l. 19/2026

    Il TAR lo ha indicato come possibile fonte di utili parametri per la futura individuazione dei criteri di riparto, senza fondare su di esso l’annullamento.

Massime di principio

  • L’attribuzione di finanziamenti o altri vantaggi economici pubblici, anche nel settore dell’accreditamento sanitario, richiede la previa predeterminazione di criteri e modalità obiettivi, trasparenti, imparziali e non discriminatori; tali criteri non possono essere elaborati soltanto dopo l’adozione della decisione per giustificare una scelta già compiuta.
  • L’amministrazione che ripartisce risorse tra operatori privati accreditati deve svolgere un’istruttoria completa, formalizzata e comparativa, acquisendo dati omogenei sulle capacità produttive, sui volumi di attività, sulle liste di attesa, sulle dotazioni tecnologiche e sugli altri elementi rilevanti secondo i criteri prefissati.
  • La motivazione del provvedimento di riparto deve rendere ricostruibile il passaggio dai criteri previamente individuati ai dati istruttori, dalla loro ponderazione alla concreta quantificazione delle risorse assegnate a ciascun operatore; il ricorso ad acquisizioni informali e non tracciabili non è sufficiente.
  • È illegittimo il provvedimento che dichiari di applicare determinati criteri di qualità, capacità produttiva e appropriatezza, ma risulti in concreto fondato su un diverso parametro, quale il riequilibrio dei finanziamenti storici, senza esplicitare e giustificare tale scostamento.
  • Quando una nuova determinazione amministrativa annulla e sostituisce un precedente riparto di risorse incidendo sulla posizione di un beneficiario, l’amministrazione deve assicurare la partecipazione procedimentale dell’interessato, soprattutto se questi abbia già contestato il quantum attribuito.
  • La rimessione all’amministrazione del potere di determinare discrezionalmente la distribuzione di risorse aggiuntive non comporta l’obbligo di un riparto paritario o proporzionale ai finanziamenti precedenti, ma lascia comunque impregiudicati i vincoli derivanti da imparzialità, trasparenza, buon andamento e previa predeterminazione dei criteri.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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