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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40017/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, secondo, quarto e quinto motivo, e infondato il terzo. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva riconosciuto la legittimità del recupero a tassazione. La Corte ha anche condannato la ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, rettificando il reddito d'impresa della società e recuperando a tassazione la voce contabile "versamento soci" come sopravvenienza attiva. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, ma la Commissione tributaria regionale, in appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione ritenendo, sulla base di presunzioni, che i finanziamenti dei soci iscritti in contabilità fossero fittizi, perché privi di certezza e verificabilità, in particolare per la mancanza di tracciabilità dei versamenti e per l'insufficiente capacità finanziaria dei soci. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame del verbale assembleare con cui sarebbe stata deliberata la rinuncia del socio al finanziamento e il suo passaggio a patrimonio netto; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per difetto di specificità e per giudicato interno; 3) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, contestando la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo e l'uso di presunzioni; 4) violazione dell'art. 88 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2467 c.c., sostenendo che la rinuncia del socio al credito non integrerebbe sopravvenienza attiva ma mero giroconto a patrimonio netto; 5) violazione dell'art. 53 Cost., invocando il principio di capacità contributiva.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo o di un documento richiede specifica indicazione del fatto/documento e la trascrizione del suo contenuto, così da consentire il controllo di decisività; non è sufficiente un richiamo generico alla sua produzione.

  • art. 53, d.lgs. n. 546/1992

    La censura sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità attiene al contenuto dell'atto di gravame e non può essere veicolata come omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dei motivi di appello è requisito necessario; la sua mancanza può determinare inammissibilità dell'impugnazione, ma la doglianza deve essere correttamente dedotta in cassazione come error in procedendo.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia va denunciata come error in procedendo ex art. 112 c.p.c., perché solo così la Corte può esaminare gli atti e verificare se la questione era stata effettivamente proposta e se aveva i requisiti di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione integra omessa pronuncia deducibile come error in procedendo.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    L'amministrazione può desumere l'inesistenza di passività dichiarate anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; la CTR ha correttamente applicato tale regola valorizzando elementi indiziari sulla fittizietà dei finanziamenti soci.

  • art. 2729 c.c.

    La contestazione sull'idoneità delle presunzioni investe la corretta applicazione delle regole sulle presunzioni semplici, non la sola violazione dell'art. 39 del d.P.R. 600/1973.

  • art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    "Si considerano sopravvenienze attive (...) la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi"

    Se viene meno, per mancata prova della sua effettiva esistenza, una passività iscritta in bilancio, la relativa insussistenza integra sopravvenienza attiva recuperabile a tassazione.

  • art. 2467 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del finanziamento soci e della rinuncia al credito come apporto patrimoniale; la Corte non affronta nel merito tale tesi perché non attiene alla ratio decidendi, fondata prima di tutto sulla mancata prova del finanziamento.

  • art. 53 Cost.

    La deduzione del principio di capacità contributiva è stata ritenuta generica e non conferente, poiché la decisione impugnata si fondava sulla prova presuntiva della fittizietà dei finanziamenti e sulla conseguente insussistenza della passività.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un documento è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione la sua avvenuta produzione nel giudizio di merito e non ne trascrive il contenuto in modo da consentire la verifica della decisività.
  • L'omessa pronuncia su una questione o eccezione processuale deve essere denunciata come error in procedendo ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'ufficio può contestare l'inesistenza di passività contabilizzate mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice può valorizzare, ai fini della fittizietà del finanziamento soci, elementi come la mancanza di tracciabilità dei versamenti e l'incompatibilità con la capacità finanziaria dei soci.
  • La censura che investe la valutazione delle presunzioni deve essere formulata come violazione delle norme sulle presunzioni semplici, non come generica violazione della norma fiscale che consente l'accertamento induttivo.
  • Se una passività iscritta in bilancio risulta non provata nella sua effettiva esistenza, la sua sopravvenuta insussistenza integra sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 del TUIR, indipendentemente dalla diversa qualificazione civilistica che la parte vorrebbe attribuire all'operazione.
  • La deduzione di un principio costituzionale, come quello di capacità contributiva, è inammissibile se non è agganciata in modo specifico alla concreta ratio della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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