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Sentenza

Sentenza n. 541/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza di accoglimento n. 289/2024 pubblicata il 10.10.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 75/2024;

Giustizia amministrativa202600088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, Sezione lavoro, n. 289/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile poiché la sentenza era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario; la sentenza amministrativa ne presuppone l'accertamento contenuto nel titolo da eseguire.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile, per l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme a carico di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, non contestata dall'Amministrazione costituita solo formalmente, comporta l'accertamento dell'inottemperanza e la condanna dell'Amministrazione all'integrale esecuzione del titolo, salvo le somme già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrarvi, su istanza del creditore, in caso di perdurante inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato può essere autorizzato ad adottare tutti gli atti contabili e organizzativi necessari all'adempimento, direttamente o tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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