Sentenza n. 10736/2026 - Roma, Sezione 5Q
Ricorso avverso il silenzio della P.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, chiedendo una pronuncia che imponesse al Ministero di attivare il procedimento relativo al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento da parte della sede diplomatica ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che condannasse l'amministrazione a procedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Ricorso avverso il silenzio della P.A.
Il ricorso è stato proposto per ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di attivare il procedimento relativo alla domanda di visto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'intervenuta attivazione del procedimento elimina l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio e comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'attivazione del procedimento richiesto dal ricorrente, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, fa venir meno l'interesse a una pronuncia che ordini all'amministrazione di procedere e comporta l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisce attivazione del procedimento sufficiente a escludere la permanenza dell'interesse all'azione avverso il silenzio, anche se non equivale alla conclusione del procedimento con il rilascio del visto.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell'amministrazione sia stato determinato, secondo la valutazione del giudice, dall'enorme carico di richieste gravante sulla sede diplomatica e dalla complessità dell'iter procedimentale.
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