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Sentenza

Sentenza n. 2091/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di -OMISSIS- in data 4 luglio 2025, distinta come “Prot. Interno n. -OMISSIS- del 04/07/2025”, notificata in pari data, a mezzo nota distinta come “Prot. Uscita n. -OMISSIS-del 04/07/2025”; - di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare della informativa n. -OMISSIS- redatta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS- in data 20.12.2024, della proposta di adozione della presente interdittiva formulata in data 13.06.2025 dal Gruppo Interforze Antimafia - istituito presso la Prefettura di -OMISSIS- - a seguito della ricezione in data 06.02.2025 della suddetta informativa e della susseguente istruttoria svolta; - del conseguente provvedimento adottato dal Comune di -OMISSIS- - Città di -OMISSIS-, Ufficio Tributi e Commercio su aree pubbliche - distinto come “Prot. -OMISSIS- n. Cat. -OMISSIS-”, notificato in data 23 luglio 2025, a mezzo del quale si è disposto che: “E' fatto divieto di prosecuzione presso la sede di -OMISSIS-, -OMISSIS-, dell'attività produttiva (assemblaggio cartoni non alimentari conto terzi) alla società -OMISSIS- S.R.L.S. (…)”, la quale “dovrà provvedere alla chiusura dell'attività e alla cessazione immediata dell'uso dei locali a fini produttivi, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del presente atto”, costituendo tale provvedimento “presa d'atto formale dell'informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 04/07/2025, senza alcuna valutazione di merito da parte del Comune”; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-il 10\11\2025 : - della sopravvenuta informazione antimafia interdittiva, adottata dal Prefetto di -OMISSIS- in data 23 ottobre 2025, distinta come “Prot. Interno n. -OMISSIS- del 23/10/2025”, notificata in pari data e di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto e di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare del verbale n. -OMISSIS-/INT relativo all’apposizione dei sigilli del 23 ottobre 2025, notificato in pari data ; - di ogni atto ad essi connesso e conseguente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS--OMISSIS- il 20\1\2026 : - del sopravvenuto provvedimento adottato dal Comune di -OMISSIS- – Città di -OMISSIS-, Ufficio Tributi e Commercio su aree pubbliche – distinto come “Prot. -OMISSIS-”, notificato in data 9 gennaio 2026 avente ad oggetto: “Conferma divieto di prosecuzione attività produttiva per conferma di interdittiva prefettizia antimafia ed ordinanza del TAR Lombardia – Milano R.G. -OMISSIS- dell’11/12/2025” e ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto; nonché, per l'accertamento dell’illegittimità, ai soli fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010, - del verbale n. -OMISSIS-/INT di apposizione dei sigilli, del 23 ottobre 2025, notificato in pari data. e per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 104/2010, con conseguente condanna del Comune di -OMISSIS- al pagamento delle somme che saranno determinate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Giustizia amministrativa202502922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva prefettizia del 4 luglio 2025, divieto comunale di prosecuzione dell'attività produttiva, successiva informazione antimafia interdittiva del 23 ottobre 2025, verbale di apposizione dei sigilli e conferma comunale del divieto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (prefettura e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva originaria e il conseguente divieto comunale di prosecuzione dell'attività di assemblaggio di cartoni non alimentari. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 per omessa comunicazione del preavviso di interdittiva, la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, la mancata considerazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis e la violazione del principio di proporzionalità. Con il secondo motivo ha contestato il potere del Comune di vietare la prosecuzione dell'attività in assenza dei presupposti soggettivi previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo anche difetto di istruttoria e motivazione. Con il terzo motivo ha censurato l'istruttoria e la motivazione prefettizia, sostenendo che non sarebbe stato adeguatamente considerato il complessivo quadro giudiziario e che non sussisterebbero indizi gravi, precisi e concordanti tali da rendere più probabile che non il pericolo di infiltrazione mafiosa, anche perché fondato su rapporti di parentela e su provvedimenti penali non definitivi. Dopo la riapertura del procedimento conseguente alla tutela cautelare, la società ha impugnato la nuova interdittiva del 23 ottobre 2025, deducendo che la Prefettura avrebbe riprodotto acriticamente i precedenti elementi senza confrontarsi adeguatamente con le memorie e con l'audizione del legale rappresentante, in violazione del contraddittorio e degli artt. 92, comma 2-bis, e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Con ulteriori motivi aggiunti ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità, ai soli fini risarcitori, del verbale di apposizione dei sigilli e ha dedotto che il sequestro preventivo penale dei beni societari avrebbe determinato, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, la sospensione ex lege degli effetti dell'interdittiva. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria nei confronti del Comune.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la parte del primo motivo relativa all'omesso contraddittorio procedimentale, poiché, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, la Prefettura aveva riaperto il procedimento consentendo alla società di parteciparvi. Per la stessa ragione ha ritenuto assorbite le censure relative alla mancata valutazione originaria delle misure di prevenzione collaborativa. Ha respinto il motivo contro il divieto comunale, ritenendo che l'effetto inibitorio dell'informazione antimafia sia vincolato e operi anche rispetto ad attività soggette a SCIA, indipendentemente dalla presenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. Ha respinto i primi motivi aggiunti, rilevando che la Prefettura aveva esaminato le memorie difensive e motivato nuovamente il giudizio. Il quadro indiziario è stato ritenuto adeguato e attuale: il ruolo di socio occulto di un soggetto condannato quale partecipe di una locale di 'ndrangheta risultava accertato, mentre il decreto che disponeva il giudizio e il decreto di perquisizione e sequestro dimostravano l'attualità del pericolo. Non era necessario che la sentenza penale fosse definitiva, poiché l'art. 84, comma 4, consente di desumere i tentativi di infiltrazione anche da misure cautelari, decreti che dispongono il giudizio e condanne non definitive. L'assoluzione in primo grado del legale rappresentante e l'annullamento con rinvio della sentenza d'appello da parte della Cassazione non imponevano alla Prefettura un diverso esito, trattandosi quest'ultimo di annullamento per vizio processuale con rinvio e non di assoluzione nel merito. La motivazione sull'inapplicabilità delle misure di prevenzione collaborativa è stata ritenuta sufficiente, in ragione della sistematicità e non occasionalità delle condotte e dell'immanenza del pericolo di agevolazione mafiosa. Ha respinto anche la domanda relativa al verbale di apposizione dei sigilli, poiché il sequestro preventivo riguardava le disponibilità economiche della società e non prevedeva la nomina di un amministratore giudiziario; non operava quindi la sospensione ex lege degli effetti dell'interdittiva prevista dall'art. 35-bis. I motivi aggiunti sono stati integralmente respinti. Le spese sono state compensate in ragione dell'esito della censura procedimentale del ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011

    Il contraddittorio procedimentale in materia di interdittiva antimafia è stato riaperto dalla Prefettura dopo l'intervento cautelare; la censura originaria relativa alla sua omissione è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

    Le misure di prevenzione collaborativa devono essere valutate dal Prefetto, ma possono essere escluse con motivazione riferita all'intensità, sistematicità e non occasionalità del quadro infiltrativo, anche mediante richiamo sintetico agli elementi posti a base dell'interdittiva.

  • art. 67 d.lgs. n. 159/2011

    Gli effetti interdittivi dell'informazione antimafia non sono limitati alle ipotesi di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla disposizione, potendo incidere anche sulle attività soggette a SCIA quando ricorra un tentativo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    I tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da provvedimenti cautelari, decreti che dispongono il giudizio e condanne non definitive; non è necessario il passaggio in giudicato della pronuncia penale.

  • art. 89, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    La disciplina antimafia si applica anche alle attività soggette a SCIA; in presenza di informazione antimafia interdittiva il Comune deve inibirne la prosecuzione.

  • art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011

    Quando, nell'ambito delle verifiche richieste per il rilascio della comunicazione antimafia, emergano tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto può emettere un'informazione antimafia in luogo della comunicazione, con i relativi effetti interdittivi.

  • art. 35-bis, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    La sospensione ex lege degli effetti della documentazione antimafia interdittiva presuppone il sequestro preventivo accompagnato dalla nomina di un amministratore giudiziario; non opera per il solo sequestro delle disponibilità economiche dell'impresa.

  • art. 34, comma 3, d.lgs. n. 104/2010

    L'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori non può essere accolto quando l'atto contestato risulti legittimo.

  • art. 30 d.lgs. n. 104/2010

    La domanda risarcitoria presuppone un illegittimo esercizio dell'attività amministrativa; il rigetto delle censure di illegittimità esclude la responsabilità risarcitoria dedotta.

Massime di principio

  • La sopravvenuta riapertura del procedimento amministrativo, con effettiva possibilità per il privato di partecipare e presentare osservazioni, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla censura relativa all'originaria omissione del contraddittorio procedimentale e assorbe le doglianze consequenziali fondate su tale omissione.
  • L'informazione antimafia interdittiva può produrre effetti inibitori anche nei confronti di attività soggette a SCIA, senza che sia necessaria la previa sussistenza di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
  • Il Comune è tenuto a inibire la prosecuzione di un'attività soggetta a SCIA quando riceva un'informazione antimafia interdittiva, trattandosi di effetto vincolato della documentazione antimafia e non di una valutazione discrezionale comunale.
  • Ai fini dell'interdittiva antimafia, il tentativo di infiltrazione può essere desunto anche da misure cautelari, decreti che dispongono il giudizio e condanne non definitive; non è richiesto che l'accertamento penale sia divenuto irrevocabile, purché il quadro complessivo renda il pericolo di infiltrazione più probabile che non e ne dimostri l'attualità.
  • La mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa può essere motivata attraverso il riferimento alla sistematicità e non occasionalità delle condotte e all'intensità del quadro indiziario, quando tali elementi rendano concretamente non praticabile una stabile riduzione in bonis dell'impresa.
  • La sospensione ex lege degli effetti dell'informazione antimafia prevista dall'art. 35-bis, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 richiede, oltre al sequestro preventivo, la nomina di un amministratore giudiziario; il mero sequestro delle disponibilità economiche dell'impresa non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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