Sentenza n. 10335/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nell’Area B del Casellario informatico dei contratti pubblici, comunicata da ANAC con nota del 10 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la nota ANAC conclusiva del procedimento di annotazione nel Casellario informatico, chiedendone l’annullamento e la cancellazione dell’annotazione, nonché degli atti presupposti e consequenziali. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia è stata ritenuta irrituale perché il difensore non aveva provveduto a notificarla alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84 c.p.a.; pertanto non poteva essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la rinuncia irrituale e il comportamento processuale della parte sono stati considerati elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese sono state compensate per giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell’assenza di osservazioni delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
«[...] iscritta nell’Area B del Casellario Informatico [...] e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche»
Richiamato quale base normativa dell’annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici; la sentenza non esamina nel merito la legittimità dell’annotazione.
art. 8 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020
Richiamato quale ulteriore fondamento dell’iscrizione nell’Area B del Casellario; la sentenza non ne interpreta il contenuto nel merito.
art. 84, comma 4, c.p.a.
«anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa»
La rinuncia irrituale, pur non determinando l’estinzione del giudizio, può costituire elemento univoco del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nella decisione definitiva del giudizio; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non produce l’estinzione del giudizio se non sono rispettate le formalità previste dall’art. 84 c.p.a., tra cui la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
- Anche una rinuncia irrituale può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., quale comportamento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando il comportamento processuale del ricorrente dimostra il venir meno dell’interesse concreto alla pronuncia sul ricorso, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito.
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