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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35344/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

In sede esecutiva è stata presentata istanza di riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra reati per i quali esistono sentenze di condanna irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza; il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per violazione dell'art. 81 c.p. (continuità del reato) e per illogicità della motivazione, rilevando inoltre che un precedente provvedimento del GIP del 8 giugno 2018 aveva già riconosciuto la continuazione tra reati correlati e che uno dei fatti oggetto ora di valutazione era commesso nel periodo compreso tra quelli già unificati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del 21/09/2021 e rinviando il procedimento al giudice dell'esecuzione per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha considerato la precedente unificazione riconosciuta dal GIP (8/06/2018) e non ha motivato il perché si potesse prescindere da tale precedente decisione. Ha ricordato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può ignorare una precedente unificazione se non indicando specifiche e significative ragioni. Ha inoltre richiamato l'applicazione dell'art. 34, comma 1 c.p.p., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013, relativo alla incompatibilità del giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata a partecipare al giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina della richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; criterio procedurale tramite cui il condannato può chiedere l'unificazione dei reati ai fini dell'esecuzione

  • art. 81 c.p.

    Definizione del vincolo della continuazione tra più reati; norma sostanziale invocata per ottenere il riconoscimento dell'unificazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Motivi di ricorso per cassazione richiamati: violazione di legge (lett. b) e motivazione illogica o contraddittoria (lett. e)

  • Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 (Marinkovic, Rv. 258227)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare una precedente unificazione operata in fase esecutiva se non motivando specifiche e significative ragioni per escluderne la rilevanza

  • art. 34, comma 1 c.p.p.

    Norma relativa all'incompatibilità del giudice che ha partecipato al provvedimento impugnato di intervenire nel giudizio di rinvio; va applicata nella versione risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013

  • art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Citato in riferimento alla disciplina sulla partecipazione del giudice al giudizio dopo l'annullamento; la Corte costituzionale ha censurato la parte che non prevedeva l'impedimento a partecipare al giudizio di rinvio

  • Sentenza Corte costituzionale n. 183/2013

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che non impedivano al giudice che aveva pronunciato l'ordinanza di partecipare al giudizio di rinvio dopo annullamento, imponendo quindi il rispetto dell'incompatibilità

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando decide su istanze ex art. 671 c.p.p. per il riconoscimento della continuazione, deve tener conto di qualsiasi precedente unificazione o riconoscimento già pronunciato: può discostarsene solo motivando specifiche e significative ragioni.
  • Se tra i fatti oggetto della nuova istanza vi sono reati commessi in epoca compresa nel periodo di una precedente unificazione, il giudice deve esplicitamente valutare la rilevanza di quella unificazione e spiegare perché, se del caso, non operi più il vincolo di continuazione.
  • La carenza di motivazione su punti rilevanti (es. omessa considerazione di precedenti sentenze che riconoscono la continuazione) costituisce motivo valido di annullamento in Cassazione per violazione di legge o motivazione illogica.
  • Dopo annullamento con rinvio, si applica l'art. 34 c.p.p. così come interpretato dalla Corte costituzionale n. 183/2013: il giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata non dovrebbe partecipare al nuovo giudizio quando la partecipazione crei incompatibilità.
  • La parte che chiede il riconoscimento della continuazione dovrebbe documentare l'esistenza di precedenti decisioni favorevoli (sentenze/ordinanze) e mettere in evidenza la collocazione temporale dei fatti per facilitare la valutazione del giudice dell'esecuzione.

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