Sentenza n. 1499/2026 - Roma, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 464/2022 emessa dalla Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 1748/2020, pubblicata in data 28/03/2022, notificata in data 11/04/2022, passata in giudicato. nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio e al pagamento delle differenze stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, n. 464/2022, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto agli aumenti stipendiali di anzianità previsti dai contratti collettivi di comparto, considerando, dalla data dell'immissione in ruolo del 1° settembre 2009, un'anzianità giuridica ed economica complessiva di 9 anni e 6 mesi, con inquadramento nella terza fascia stipendiale, nonché il pagamento di euro 11.295,64 oltre interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero. L'Amministrazione si è costituita con un atto di mero stile, senza fornire chiarimenti, documentazione o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei termini e limiti indicati in motivazione, ritenendo applicabile l'azione di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e accertando che l'Amministrazione non aveva dimostrato di aver eseguito quanto disposto dalla sentenza della Corte di Appello. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, con ulteriori 60 giorni per provvedere decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora: essa decorrerà soltanto dall'eventuale inosservanza del termine fissato nel dispositivo e sarà commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo di conformarsi al contenuto decisorio.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Il giudice dell'ottemperanza può disporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità decorre dall'eventuale inosservanza del termine assegnato e, nel caso concreto, è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al loro contenuto decisorio.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente deduce l'inadempimento dell'amministrazione e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato o l'esistenza di sopravvenienze ostative, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine prefissato.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine giudiziale; il commissario può essere individuato nell'organo dirigenziale competente, senza facoltà di delega e senza compenso.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma la sua decorrenza deve essere fissata a partire dall'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice e non dal ritardo anteriore alla sentenza di ottemperanza.
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