Sentenza n. 150/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti riferiti e riferibili alla fase stragiudiziale/amministrativa, originata dalla lettera di diffida e messa in mora con richiesta di risarcimento per medical malpractice dei suoi clinici, e condanna dell'Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS- alla esibizione di tutti i documenti richiesti in forma integrale e completa, eventualmente contenuti nel relativo fascicolo, ed in particolare la/le consulenza/e medico-legale/i espletata/e ed il verbale del CVS con ogni valutazione in merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ostensione parziale degli atti relativi alla gestione stragiudiziale della richiesta risarcitoria, con oscuramento della parte finale del verbale della Commissione Valutazione Sinistri e mancata trasmissione iniziale di un ulteriore documento
Esito
Favorevole al ricorrente (istante accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, ritenendo che il decesso del padre fosse riconducibile a colpa medica, aveva inviato all’Azienda Sanitaria Locale una diffida e messa in mora con richiesta di risarcimento. Dopo il rigetto della pretesa da parte della compagnia assicurativa, aveva presentato istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo il fascicolo completo, i verbali della Commissione Valutazione Sinistri, le perizie medico-legali e il referto della visita medica. L’ASL aveva trasmesso il verbale della Commissione del 21 luglio 2025, oscurandone la parte finale, e successivamente aveva inviato un’ulteriore relazione non trasmessa per mera svista. La ricorrente ha contestato l’illegittimità dell’ostensione parziale e chiesto la trasmissione integrale di tutti gli atti, comprese la parte oscurata del verbale e le ulteriori valutazioni medico-legali. L’ASL ha sostenuto che la documentazione ostensibile era stata integralmente trasmessa e che la parte oscurata conteneva valutazioni aziendali di carattere strategico-difensivo, sottratte all’accesso perché riferite a una potenziale controversia risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., perché l’ASL, dopo l’instaurazione del giudizio, aveva trasmesso un ulteriore documento, soddisfacendo parzialmente la pretesa della ricorrente. Per il resto ha rigettato il ricorso. Quanto alla parte oscurata del verbale della Commissione Valutazione Sinistri, il Collegio ha distinto gli atti diretti a ricostruire il fatto storico, ostensibili, dalle parti contenenti valutazioni connesse al diritto di difesa, non ostensibili anche quando siano riferite a una lite soltanto potenziale. Ha ritenuto credibile la dichiarazione dell’ASL secondo cui la parte oscurata riguardava la motivazione aziendale e valutazioni strategico-difensive, anche perché collocata nella parte finale del verbale, successiva alla ricostruzione dei fatti e alle conclusioni della Commissione. È stata inoltre respinta la richiesta generica di accesso agli ulteriori documenti, poiché la ricorrente non aveva indicato specifici atti ulteriori dei quali fosse stata omessa illegittimamente l’ostensione, mentre l’ASL aveva dichiarato di avere trasmesso tutti i documenti ostensibili. Le spese sono state compensate in ragione del parziale rigetto e dell’ostensione sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione, anche parziale, della materia del contendere quando l’amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, soddisfa in tutto o in parte la pretesa azionata.
legge n. 241/1990
Costituisce la base normativa dell’istanza di accesso documentale, il cui esercizio è stato riconosciuto solo nei limiti degli atti effettivamente ostensibili.
art. 1965 c.c.
È richiamato per evidenziare che la transazione può riguardare anche una lite potenziale; ciò giustifica la sottrazione all’accesso delle valutazioni strategico-difensive formulate nella fase stragiudiziale.
Massime di principio
- Nell’ambito di una richiesta risarcitoria nei confronti di un’azienda sanitaria, sono ostensibili gli atti destinati alla ricostruzione del fatto storico e, in linea generale, le valutazioni strettamente ricognitive o medico-legali della vicenda; possono invece essere sottratte all’accesso le parti contenenti valutazioni strategico-difensive dell’amministrazione, anche se la controversia non è ancora sfociata in un giudizio.
- La sottrazione all’accesso delle valutazioni difensive può operare anche rispetto a una lite potenziale, quando gli atti siano formati per valutare la fondatezza della pretesa, le argomentazioni spendibili e l’eventuale definizione transattiva della controversia.
- Quando l’amministrazione dichiara che una parte oscurata di un verbale contiene valutazioni strategico-difensive e la collocazione e il contenuto complessivo dell’atto risultano coerenti con tale dichiarazione, il giudice può ritenerla attendibile in assenza di elementi concreti contrari.
- La domanda di accesso a ulteriori documenti non può essere accolta se l’istante non individua, nell’istanza o nel ricorso, specifici atti ulteriori esistenti e illegittimamente sottratti all’ostensione; la richiesta generica del fascicolo completo non esonera dall’onere di indicare i documenti richiesti.
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