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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26253/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta dal GIP in relazione al decreto penale di condanna del 30/09/2021. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 186, comma 9-bis c.d.s. (ultima parte) e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non poteva revocare la sanzione sulla base della sola inerzia apparente: il condannato si era attivato e aveva trovato un ente disponibile (a partire da febbraio 2024) e, secondo la giurisprudenza, non è onere del condannato avviare la fase esecutiva della pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP di Torino, rilevando che il giudice dell'esecuzione ha revocato la pena senza verificare se il pubblico ministero avesse adottato le iniziative necessarie per l'avvio dell'esecuzione (notifica dell'ordine di esecuzione e ingiunzione al condannato). La Corte ha richiamato la disciplina e la giurisprudenza secondo cui l'impulso alla procedura esecutiva è di competenza del pubblico ministero e non grava l'onere di indicare l'ente sul condannato; pertanto la revoca fondata sulla sola inerzia del destinatario è illegittima.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, codice della strada

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al procedimento che ha portato alla condanna; la Corte ha però deciso sul profilo processuale/esecutivo e non sul merito della violazione della norma della circolazione.

  • art. 655, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che il pubblico ministero è l'organo competente a curare l'esecuzione dei provvedimenti di condanna, assumendo il ruolo di impulso procedurale per l'esecuzione.

  • art. 661, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare la competenza del pubblico ministero nell'esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata.

  • Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, art. 5

    Richiama le norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e l'attribuzione al PM di formulare al giudice richieste di modifica delle modalità esecutive e di incaricare le autorità di verificare la regolare prestazione.

  • d.lgs. n. 274/2000, art. 43

    Disciplina la sequenza procedurale dall'irrevocabilità della sentenza alla trasmissione dell'ordine di esecuzione da parte del PM, alla notifica da parte dell'ufficio di polizia e all'ingiunzione al condannato; ne deriva che l'avvio dell'esecuzione è onere dell'autorità giudiziaria/PM e non del condannato.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Cass. Sez. 1 n. 15861/2020, n. 53684/2016, n. 35855/2015 e altre)

    Principi consolidati secondo cui il condannato non è tenuto a reperire l'ente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità né ad avviare la fase esecutiva; l'inerzia del condannato, senza verifiche sull'attività del PM, non giustifica la revoca della pena sostitutiva.

Massime di principio

  • La revoca di una pena sostitutiva non può fondarsi unicamente sulla mancata esecuzione materiale del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato; il giudice deve verificare se il pubblico ministero ha avviato le procedure esecutive previste.
  • L'impulso e le iniziative propedeutiche all'esecuzione della pena sostitutiva (notifica dell'ordine di esecuzione, ingiunzione a osservare le prescrizioni, contatti con gli enti) sono compiti del pubblico ministero e degli uffici competenti, non un onere del condannato.
  • Il condannato non è obbligato a individuare o reperire l'ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità; può eventualmente sollecitare o non opporsi, ma non deve avviare la procedura esecutiva.
  • Prima di disporre revoche o altre misure estreme sull'esecuzione delle sanzioni sostitutive, il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente e accertare l'effettiva omissione degli obblighi da parte dell'autorità incaricata dell'esecuzione.
  • In caso di revoca illegittima determinata da erronea attribuzione di oneri al condannato, la Corte di Cassazione annulla con rinvio per nuovo esame, richiamando i principi procedurali ed esecutivi richiamati.

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