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Sentenza

Sentenza n. 703/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento previa adozione di idonee misure cautelari, - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 6 ottobre 2025; - dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di misure di accoglienza presentata dal ricorrente medesimo; in subordine, per l’annullamento - della comunicazione emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 20 gennaio 2026; e in ogni caso per la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sulla predetta istanza e a riconoscere al ricorrente, richiedente asilo senza dimora, l’immediato accesso al sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.

Giustizia amministrativa202600476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: comunicazione prefettizia che rappresentava l’assenza di posti disponibili nei centri di accoglienza e prospettava un futuro inserimento, senza definire l’istanza di accoglienza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato un’istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015, dichiarando di essere privo di mezzi di sussistenza. La Prefettura, con comunicazione del 20 gennaio 2026, aveva riferito che non vi erano posti disponibili nei CAS della provincia, illustrando le iniziative per reperire ulteriori posti e richiamando la priorità prevista per i migranti giunti a seguito di sbarchi, senza adottare una decisione definitiva né individuare una soluzione provvisoria. Il ricorrente ha dedotto la formazione del silenzio-inadempimento, sostenendo che la comunicazione avesse natura soprassessoria ed elusiva dell’obbligo di provvedere. In subordine ha censurato la comunicazione per difetto di motivazione e violazione di legge, deducendo la sussistenza dei presupposti per l’accoglienza, l’incompatibilità dei criteri di priorità con la direttiva 2013/33/UE e la mancata conoscibilità del Piano di distribuzione richiamato dalla Prefettura. Ha chiesto anche l’accertamento della fondatezza della pretesa e l’immediato accesso al sistema di accoglienza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto applicabile alle domande di accesso alle misure di accoglienza il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, in assenza di un diverso termine. La comunicazione prefettizia non è stata qualificata come rigetto, ma come atto soprassessorio, poiché interlocutoria, priva di una decisione definitiva sull’istanza e non accompagnata dall’individuazione di un’adeguata soluzione provvisoria. L’indisponibilità di posti nei centri ordinari non esonera l’amministrazione dall’obbligo di provvedere né dall’obbligo di individuare soluzioni provvisorie ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015. Il richiamo alla priorità per le persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio in mare non elimina il diritto all’esame delle domande degli altri richiedenti, né incide sull’obbligo di predisporre misure straordinarie in caso di temporanea esaurimento dei posti. La nota è stata quindi annullata ed è stato ordinato alla Prefettura di provvedere sull’istanza entro quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata invece respinta la richiesta di ordinare immediatamente l’ammissione all’accoglienza, poiché occorrevano ulteriori accertamenti istruttori sui requisiti e non ricorrevano le condizioni dell’art. 31, comma 3, c.p.a. per pronunciarsi direttamente sulla fondatezza della pretesa. Le censure ulteriori sono state assorbite. Nulla sulle spese, mentre sono stati liquidati i compensi al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 2 e 3, l. n. 241/1990

    Il termine di trenta giorni cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 si applica alle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall’Amministrazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

    Le domande di accesso alle misure di accoglienza devono essere definite entro trenta giorni, salvo che la legge o l’amministrazione stabiliscano un diverso termine.

  • art. 14 d.lgs. n. 142/2015

    La disposizione concorre a fondare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulle domande di accesso alle misure di accoglienza.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    Nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.

    L’esaurimento temporaneo dei posti nei centri ordinari non giustifica l’inerzia amministrativa e impone l’individuazione di soluzioni provvisorie idonee.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    La priorità nell’accoglienza per coloro che sono giunti sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude l’obbligo di garantire l’accoglienza a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.

    Il giudice non può ordinare direttamente l’erogazione delle misure quando sono necessari ulteriori accertamenti istruttori spettanti all’amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, ritenendone sussistenti le condizioni.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la possibilità di motivare la sentenza mediante riferimento a precedenti conformi su una fattispecie analoga.

Massime di principio

  • Alle domande di ammissione alle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale si applica, in assenza di un diverso termine, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990.
  • Una comunicazione con cui la Prefettura rappresenta l’assenza di posti disponibili e prospetta future iniziative, senza definire l’istanza né individuare una soluzione provvisoria, costituisce atto soprassessorio e non provvedimento definitivo di rigetto; essa non esclude la formazione del silenzio-inadempimento.
  • La temporanea indisponibilità di posti nei centri di accoglienza ordinari non esonera l’amministrazione dall’obbligo di provvedere e di individuare, nelle more, soluzioni idonee per garantire l’accesso a una struttura di accoglienza provvisoria ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015.
  • La previsione di una priorità nell’accoglienza per i migranti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il dovere di esaminare e definire le domande degli altri richiedenti protezione internazionale, né abroga le misure straordinarie previste in caso di esaurimento temporaneo dei posti.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare direttamente l’erogazione della prestazione richiesta solo quando l’attività sia vincolata, non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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