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Sentenza

Sentenza n. 3901/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 5 maggio 2026, n. 151/2026/S/EEL, pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it e comunicata a XXL Energia S.r.l. in pari data mediante PEC all'indirizzo xxlenergia@pec.xxlenergia.it, recante "Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di fuel mix disclosure", con la quale sono state irrogate nei confronti della società ricorrente sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 50.000,00; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi: - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità del 1° agosto 2025, DSAI/15/2025/eel, di avvio del procedimento sanzionatorio; - la comunicazione del Responsabile del Procedimento del 9 febbraio 2026 (prot. 9556) recante le risultanze istruttorie; - ogni ulteriore atto del procedimento sanzionatorio che venga prodotto in giudizio dall'Amministrazione resistente o comunque emerga nel corso del presente giudizio.

Giustizia amministrativa202602225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA recante l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie complessive di 50.000 euro per violazioni in materia di fuel mix disclosure

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione sanzionatoria con cui ARERA le aveva inflitto 25.000 euro per l’erronea indicazione, nel materiale precontrattuale relativo agli anni 2022 e 2023, della composizione del mix energetico dell’impresa e ulteriori 25.000 euro per la mancata indicazione in bolletta, fino a novembre 2022, delle informazioni sulla composizione del mix energetico e per l’erronea indicazione delle medesime informazioni da dicembre 2022 a dicembre 2023. ARERA ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardivo deposito. La società ha notificato il ricorso il 19 maggio 2026 e lo ha depositato il 16 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente l’eccezione di tardività e l’ha accolta, senza esaminare i motivi di merito relativi alla legittimità delle sanzioni. Poiché la controversia riguardava un provvedimento di un’Autorità amministrativa indipendente, si applicava il rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a., con dimezzamento del termine ordinario di deposito previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a.: il ricorso doveva essere depositato entro quindici giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione per il destinatario. Essendo stato depositato oltre tale termine, il ricorso è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il TAR ha escluso la rimessione in termini per errore scusabile, non ravvisando né ambiguità normativa né elementi fattuali idonei a giustificare un’incertezza applicativa. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo

    Nei giudizi aventi a oggetto provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti, il termine ordinario per il deposito del ricorso è dimezzato, salvo le eccezioni previste dalla disposizione.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario

    Il termine ordinario per il deposito del ricorso decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione per il destinatario ed è perentorio.

  • art. 37, comma 1, c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile non è concedibile in assenza di obiettive ragioni di incertezza normativa o fattuale; la chiarezza delle regole sul termine di deposito esclude l’errore scusabile.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato irricevibile quando è stato proposto tardivamente, compreso il caso di tardivo deposito soggetto a termine perentorio.

Massime di principio

  • Nei giudizi di primo grado aventi a oggetto provvedimenti adottati da Autorità amministrative indipendenti, il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a. è dimezzato a quindici giorni ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a., salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
  • Il termine perentorio per il deposito del ricorso decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione dell’atto per il destinatario; il suo mancato rispetto determina l’irricevibilità dell’impugnazione e preclude l’esame dei motivi di merito.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non può essere riconosciuta quando la disciplina applicabile al termine processuale è chiara e non risultano concrete circostanze fattuali idonee a giustificare un’incertezza dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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