Sentenza n. 10051/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione degli effetti del -OMISSIS- Prot. N. ° -OMISSIS- e del -OMISSIS- Prot. N. -OMISSIS-, notificati via PEC il -OMISSIS- nonché di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente, ivi compresa la deliberazione del Collegio di garanzia del -OMISSIS-, costituente la motivazione delle -OMISSIS-, con riserva di proporre motivi aggiunti e domanda di risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti IVASS di applicazione della sanzione amministrativa della radiazione alla persona fisica e della cancellazione alla società di subagenzia
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti sanzionatori deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria e l'omissione di fatti determinanti. Ha sostenuto che gli atti si fondassero su documentazione depositata tardivamente dall'agenzia assicurativa, in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché in assenza di adeguata prova delle irregolarità contestate. Con il secondo motivo ha dedotto l'eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione e per disparità di trattamento, sostenendo che l'agenzia generale fosse il reale dominus della condotta e che IVASS non ne avesse adeguatamente valutato la responsabilità, né quella degli altri subagenti. La ricorrente ha inoltre rappresentato di avere alterato, per un certo numero di polizze r.c. auto, il dato relativo all'anno di immatricolazione dei veicoli, determinando una riduzione artificiosa dei premi, ma ha affermato che tale condotta fosse stata imposta dall'agenzia generale e praticata diffusamente nella rete distributiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la ricorrente aveva ammesso nel procedimento di avere alterato i dati relativi all'anno di immatricolazione delle autovetture assicurate, con conseguente artificiosa riduzione dei premi, sicché il fatto contestato risultava pacificamente accertato. Anche ove fosse stata provata l'induzione o imposizione della condotta da parte dell'agenzia generale, tale circostanza non avrebbe comunque imposto una sanzione diversa, considerata la gravità e la plurioffensività dell'illecito. Il giudice ha escluso la violazione del contraddittorio, affermando che nei procedimenti sanzionatori IVASS l'interessato partecipa all'intera fase istruttoria e dibattimentale, mentre non sussiste un obbligo di contraddittorio esteso anche alla fase decisoria, riservata agli organi competenti. Ha ritenuto inoltre adeguata l'istruttoria, evidenziando l'acquisizione della relazione dell'agenzia con l'elenco dei contratti irregolari, della denuncia-querela e l'effettuazione di controlli a campione sulle polizze. La valutazione della gravità dell'illecito e della sanzione di radiazione è stata ricondotta alla discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento; nel caso concreto il percorso motivazionale di IVASS non è apparso manifestamente irragionevole né sproporzionato. L'eventuale responsabilità dell'agenzia generale e degli altri subagenti è stata ritenuta irrilevante ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati, pur con l'auspicio di un'approfondita istruttoria da parte di IVASS. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa alla motivazione è stata esaminata, ma il giudice ha ritenuto adeguatamente motivati i provvedimenti sanzionatori.
art. 324, comma 1, lett. d), d.lgs. 209/2005
Costituisce la base normativa delle sanzioni della radiazione e della cancellazione applicate per reiterate violazioni di eccezionale gravità.
art. 324-octies, comma 1, d.lgs. 209/2005
È stato indicato quale fondamento normativo dell'atto di contestazione adottato da IVASS.
art. 119-bis d.lgs. 209/2005
È stato richiamato nell'atto di contestazione quale disposizione asseritamente violata.
art. 54, comma 1, lett. b), regolamento IVASS n. 40/2018
osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano
Impone ai distributori di osservare la disciplina legislativa e regolamentare e, agli intermediari, le procedure e istruzioni impartite dalle imprese; la violazione è stata ritenuta integrata dall'alterazione dei dati delle polizze.
artt. 9 e 12 regolamento IVASS n. 39/2018
Sono stati richiamati quali fondamenti dell'atto di contestazione nel procedimento sanzionatorio.
art. 2598, n. 3, c.c.
È stato richiamato dal Collegio di garanzia per qualificare la condotta anche come concorrenza sleale per violazione di norme, con pregiudizio per altri subagenti.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato per il deposito delle memorie in vista della discussione del merito.
Massime di principio
- Nei procedimenti sanzionatori IVASS il contraddittorio procedimentale è pienamente garantito dalla partecipazione dell'incolpato alla fase istruttoria e dibattimentale, ma non deve necessariamente estendersi alla fase decisoria, riservata all'organo competente ad adottare il provvedimento finale.
- L'ammissione dell'interessato di avere posto in essere la condotta contestata rende il fatto pacificamente accertato; l'eventuale induzione o imposizione della condotta da parte di un terzo non esclude di per sé la responsabilità dell'autore materiale né impone necessariamente una sanzione diversa, quando l'illecito conservi una particolare gravità.
- La valutazione della gravità dell'illecito e della misura della sanzione amministrativa, espressione di discrezionalità amministrativa, è sindacabile dal giudice nei limiti della manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento.
- La legittimità della sanzione irrogata a un soggetto non è inficiata dall'eventuale mancato accertamento, nel medesimo procedimento, della responsabilità di altri soggetti coinvolti nella vicenda, quando tale profilo non incida sull'accertamento della condotta e della responsabilità del destinatario dell'atto.
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