Cassazione Penale, Sentenza n. 2622/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione: si deduceva violazione di legge (art. 350, comma 7, e art. 63 c.p.p.) e vizio di motivazione perché le dichiarazioni rese da Marco Bordi, ritenute utilizzate per l'accusa, sarebbero state "non spontanee" ma "sollecitate"; essendo emersi indizi di colpevolezza a carico del dichiarante, le dichiarazioni sarebbero state raccolte illegittimamente senza l'assistenza del difensore e quindi inutilizzabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto le dichiarazioni di Bordi utilizzabili come dichiarazioni spontanee ai sensi dell'art. 350, comma 7 c.p.p., osservando che i giudici di merito avevano adeguatamente valutato la spontaneità (anche sulla base delle circostanze di rilevazione) e che nel ricorso non era stata dimostrata la decisività di tali dichiarazioni (mancata "prova di resistenza"). Inoltre la condanna del ricorrente non si fondava unicamente sulle dichiarazioni di Bordi, ma era corroborata dal riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria (corrispondenza dell'abbigliamento e della presenza nei pressi del mezzo rubato). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 350 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nel procedimento e nei riti a prova contratta se risultano chiaramente spontanee; la Corte valorizza la spontaneità come requisito di utilizzabilità
art. 63 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina delle dichiarazioni e della tutela dell'indagato, in particolare rispetto alla necessità di assistenza del difensore quando sussistono condizioni che rendono obbligatoria la sua presenza
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per la parte privata che propone un ricorso dichiarato infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese senza difensore possono essere utilizzate se il giudice verifica e motiva che sono state rese liberamente e senza sollecitazioni: la spontaneità è requisito essenziale per l'utilizzabilità ai sensi dell'art. 350, comma 7 c.p.p.
- In cassazione l'impugnazione dell'utilizzabilità di un elemento probatorio deve specificare la sua decisività per il giudizio (cd. "prova di resistenza"); altrimenti il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Se le dichiarazioni contestate sono soltanto corroborative e non l'unico o principale elemento probatorio a fondamento della condanna, l'eventuale inutilizzabilità potrebbe non incidere sull'esito del procedimento se sussistono altri elementi idonei a sostenere la responsabilità.
- Spetta al giudice di merito (anche d'ufficio) accertare la spontaneità delle dichiarazioni e darne conto con motivazione congrua; la cassazione valuta la correttezza di tale accertamento alla stregua del materiale probatorio e della motivazione dei giudici di merito.
- La mancata contestazione specifica della spontaneità in sede di merito o il mancato svolgimento della "prova di resistenza" in cassazione indeboliscono la posizione del ricorrente che deduca soltanto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni senza dimostrarne l'incidenza sul risultato processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2591/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2593/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2595/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2597/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →