Cassazione Penale, Sentenza n. 43515/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 12/01/2023 che ha rigettato la richiesta di liberazione condizionale. Il Tribunale ha ritenuto carente il requisito del "ravvedimento" del condannato, valutandolo sulla base dell'assenza di atteggiamenti o iniziative finalizzate a risarcire o riparare i danni materiali e morali delle proprie condotte e sulla mancata manifestazione effettiva di pentimento; è stato inoltre considerato il breve periodo di sperimentazione esterna (permessi premio iniziati nel 2019) e poco più di due anni di detenzione domiciliare speciale. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza sostenendo: 1) che il Tribunale ha introdotto un requisito non previsto dalla legge (la condotta riparatoria verso le vittime); 2) che non è stata effettuata la valutazione globale richiesta dalla giurisprudenza, omettendo di considerare il reinserimento socio-lavorativo; 3) che l'ordinanza non ha valutato l'attività di volontariato svolta come forma di iniziativa riparatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione del Tribunale di sorveglianza non abbia introdotto un requisito estraneo alla legge: pur con la deroga prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 16-novies d.l. 15/01/1991, n. 8, la giurisprudenza consente di considerare le iniziative risarcitorie come elemento valutabile dell'avvenuto ravvedimento. La Corte ha altresì ritenuto che il Tribunale abbia svolto la valutazione globale degli elementi sintomatici del ravvedimento (inclusa la mancata manifestazione di pentimento, oltre alla carenza di iniziative riparatorie) e che l'eccezione relativa all'attività di volontariato non fosse adeguatamente documentata nel ricorso (violazione del principio di autosufficienza), sicché non poteva essere data ad essa rilevanza probatoria. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
Disciplina il requisito del "ravvedimento" ai fini della liberazione condizionale e prevede la valutazione di iniziative risarcitorie verso le vittime come indice negativo se mancano; nella pronuncia è richiamato come riferimento normativo rispetto alla nozione di ravvedimento
art. 16-novies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8
Deroga l'applicazione piena dell'art. 176 ai collaboratori di giustizia, ma non esclude che elementi come le iniziative risarcitorie possano essere considerati tra gli indici valutabili ai fini del ravvedimento
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicato per condannare l'appellante al pagamento delle spese
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 3675 del 16/01/2007 (Tedesco)
Indica che anche per i collaboratori di giustizia può essere considerato, tra gli elementi del ravvedimento, il grado di interesse e la concreta disponibilità del condannato a fornire assistenza alla vittima
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 17831 del 20/04/2021 (Celona)
Afferma il principio della valutazione globale degli indici del ravvedimento per i collaboratori di giustizia, precisando che la mancanza di iniziative risarcitorie non può essere l'unico elemento determinante
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 38599 del 12/03/2021 (Catroppa)
Sottolinea che ai fini del giudizio sul ravvedimento non conta l'inizio ma l'avvenuta definizione del percorso di adesione ai valori della società civile; principio richiamato per sostenere che è necessario il completamento del percorso rieducativo
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia il giudice deve valutare il ravvedimento in modo globale: durata e qualità della collaborazione, rapporti con familiari e autorità, attività lavorative, di studio o sociali e manifestazioni di pentimento sono tutti elementi rilevanti
- La mancata adozione di iniziative risarcitorie o riparatorie verso le vittime non è generalmente un requisito formale inderogabile per i collaboratori, ma può costituire un elemento altamente significativo e valutabile ai fini del ravvedimento
- Le attività di volontariato o altre iniziative simboliche possono essere considerate come elementi riparatori solo se adeguatamente documentate (natura, periodicità, impegno); l'onere della prova grava sul richiedente
- L'assenza di prove dettagliate su comportamenti riparatori o la mancanza di segni di pentimento interno possono legittimare il rifiuto della liberazione condizionale anche se sussistono altre misure esterne (permessi, detenzione domiciliare)
- In casi simili, è essenziale presentare una documentazione completa e circostanziata (attestazioni di volontariato, programmi di reinserimento, perizie sul percorso rieducativo) per ottenere che tali elementi siano valutati positivamente
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali; valutare il rapporto costi-benefici prima di proporre impugnazioni non sufficientemente supportate
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