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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17164/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello con sei motivi principali: (1) vizio di motivazione e travisamento probatorio rispetto alla configurazione dell'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), sostenendo che le condotte di Franco Fracasso rientravano nelle competenze di un odontotecnico e che il ruolo dello zio Gino fosse di mero assistente; (2) difetto di motivazione e contraddizioni probatorie circa la consumazione della violazione dei sigilli (art. 349 c.p.), contestando la data e la soggettività della condotta; (3) carenza di prova circa il furto dei fogli del ricettario (art. 624 c.p.), deducendo che non era dimostrata la sottrazione successiva né l'utilizzo illecito; (4) violazione di legge per applicazione retroattiva di una sanzione accessoria (trasmissione della sentenza all'Ordine professionale) introdotta dalla legge 11/01/2018 n.3 (art.12), per reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; (5) e (6) censuravano la revoca della sospensione condizionale (art. 163 c.p.) nei confronti di Franco Fracasso, contestando la valutazione della abitualità e la rilevanza del precedente del 2007 e la diversità di trattamento rispetto al coimputato.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso annullando senza rinvio la parte della sentenza che aveva disposto la trasmissione del provvedimento al competente Ordine/professione (sanzione accessoria introdotta dalla legge 11/01/2018 n.3, successiva alla consumazione dei reati). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: sono state confermate le condanne per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) e il furto di fogli del ricettario (art. 624 c.p.); è stata ritenuta corretta la revoca della sospensione condizionale per Franco Fracasso in ragione del precedente specifico più recente e della pervicacia nell'esercizio abusivo, mentre il beneficio non era stato revocato per Gino Fracasso dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen. (esercizio abusivo della professione)

    La Corte conferma che integra il reato la condotta dell'odontotecnico che rileva impronte, ispeziona il cavo orale, installa o modifica protesi e sottoscrive prescrizioni, e che il titolare dello studio che agevola l'attività di un non abilitato risponde a titolo di concorso.

  • art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli/sequestro)

    La Corte ritiene provata la violazione dei sigilli sulla base delle ammissioni dell'imputato e di elementi di riscontro (acquisto di farmaci nella stessa data), ritenendo logica la ricostruzione temporale adottata.

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    La Corte condivide la ricostruzione che collega la mancata restituzione della chiave con la possibilità di appropriarsi materialmente dei fogli di ricettario e il loro successivo uso illecito.

  • art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)

    Per revocare il beneficio la Corte valuta la specificità, la recenza dei precedenti e la pervicacia nella condotta illecita; la revoca è giustificata per Franco per il precedente più recente e l'abitualità.

  • legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 12, comma 1

    La disposizione che ha introdotto la trasmissione della sentenza all'Ordine come sanzione accessoria è stata ritenuta applicabile solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore; essendo i reati anteriori, l'applicazione è annullata per violazione del principio di legalità/irretroattività.

  • Regio Decreto 31 maggio 1928 n. 1334, art. 11

    Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.

    La Corte richiama il vincolo normativo che delimita l'attività consentita all'odontotecnico e sostiene che le condotte accertate eccedono tale ambito, configurando esercizio abusivo.

  • richiami costituzionali e convenzionali (art. 25 Cost., artt. CEDU)

    Nel ricorso veniva invocata la non retroattività delle pene accessorie alla luce dei principi costituzionali e convenzionali; la Corte ha effettivamente ritenuto non applicabile la sanzione introdotta successivamente ai fatti.

Massime di principio

  • L'esercizio abusivo della professione sanitaria si configura quando il soggetto non abilitato compie manovre direttamente sul paziente (rilevazione impronte, ispezione della cavità orale, installazione o fissaggio di protesi) o compie atti riservati alla professione medica; la mera collaborazione in studio non esclude la responsabilità se si concretizzano attività protette.
  • Il titolare o responsabile di uno studio che consente o agevola attività esercitate da persone non abilitate può rispondere a titolo di concorso nel reato di esercizio abusivo.
  • Le sanzioni accessorie introdotte da norme successive alla consumazione del reato non possono essere applicate retroattivamente; in presenza di reato commesso anteriormente, la relativa disposizione sanzionatoria va disapplicata/annullata.
  • La prova della violazione dei sigilli richiede elementi temporali e fattuali congruenti (ad es. data del sequestro, data dell'intervento e elementi di riscontro come acquisti effettuati nella stessa giornata); le ammissioni dell'imputato integrano prova idonea se coerenti con il resto degli elementi.
  • Per la revoca della sospensione condizionale si valuta la recidiva specifica, la recenza del precedente e la persistenza/ pervicacia nella condotta illecita: precedenti più recenti e comportamento continuativo giustificano revoca.
  • In sede di impugnazione, i motivi che si limitano a riproporre fatti senza affrontare in modo concreto la motivazione della Corte sono spesso dichiarati inammissibili; la Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito probatorio se la ricostruzione motivata in fatto non è adeguatamente confutata.

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