Cassazione Penale, Sentenza n. 9481/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 03/07/2023 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da DE SIMONE in relazione a due provvedimenti cautelari: uno relativo a cessione di 500 g di hashish (assoluzione per non aver commesso il fatto) e l'altro relativo a detenzione di circa 75 g in ambito domestico (assoluzione per finalità di uso personale). La Corte d'Appello, in sede di rinvio dopo precedente annullamento per vizio motivazionale da parte della Cassazione (sent. n. 10132/2023), aveva nuovamente respinto la domanda ritenendo rilevanti elementi nuovi costituiti dall'arresto per detenzione di 300 g (patteggiamento irrevocabile) avvenuto successivamente e dalle modalità della detenzione del 03/03/2015. DE SIMONE ha censurato l'illegittimità del collegamento logico fra fatti non connessi temporalmente e materialmente (tra cui un presunto riconoscimento poi qualificato come error in persona) e la totale genericità delle conclusioni sulla destinazione allo spaccio del materiale sequestrato, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. Il Pubblico Ministero ha condiviso la richiesta di annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando gli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello per nuovo giudizio. Il Collegio ha censurato la Corte territoriale per lo stesso vizio motivazionale già evidenziato nella precedente sentenza di annullamento: l'erroneo e illogico collegamento fra episodi separati nel tempo (in particolare l'uso del fatto relativo ai 300 g patteggiati per giustificare la misura cautelare relativa alla cessione di 500 g commessa tempo prima) e la motivazione generica e congetturale circa la presunta finalità di spaccio della detenzione domestica di 75 g, senza accertare i concreti indici di spaccio (suddivisione in dosi, strumenti, ecc.). Disposto l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
citato come norma sostanziale relativa alle ipotesi di detenzione e cessione di stupefacenti
La norma definisce le fattispecie di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti, che sono state oggetto dei procedimenti cautelari e di merito; la Corte valuta se gli elementi indiziari giustificavano la misura cautelare e, in sede di riparazione, se la condotta contestata possa costituire ostacolo al riconoscimento dell'indennizzo.
art. 314 cod. pen.
Richiamato nel principio che la colpa grave (che esclude il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione) non può fondarsi sulla mera condotta sospetta: occorre che gli indizi, cui si sia dato credito con grave imprudenza, siano tali da integrare colpa grave. Pertanto semplici sospetti non escludono la riparazione.
art. 623 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per lamentare la mancata uniformità della Corte d'Appello alle indicazioni della sentenza rescindente: implica l'obbligo, in sede di riesame, di motivare specificamente e valutare gli ulteriori elementi indizianti richiesti dalla Cassazione, oltre il mero possesso.
Massime di principio
- La mera esistenza di sospetti non è di per sé sufficiente a configurare la colpa grave che esclude il diritto a riparazione: le conclusioni devono poggiare su indizi concreti e valutati con rigore.
- Non è logicamente valido utilizzare comportamenti o fatti successivi, non collegati temporalmente e materialmente, per giustificare l'adozione di una misura cautelare anteriore; il nesso causale/temporale va dimostrato e motivato.
- Per escludere la qualificazione della detenzione come per uso personale e ritenere la destinazione allo spaccio, il giudice deve accertare elementi concreti e specifici (suddivisione in dosi, bilancini, materiali per il confezionamento, modalità di conservazione, rilevanti frequentazioni), non limitarsi a considerazioni generiche o congetturali.
- Il patteggiamento o condotte definite con altro rito possono essere valutate, ma la loro rilevanza probatoria rispetto a fatti successivi richiede collegamento temporale e logico non apodittico; la distanza temporale e l'assenza di connessione indeboliscono fortemente la loro rilevanza ostativa.
- In procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione, il giudice d'appello deve uniformarsi alle indicazioni della Cassazione: se la Suprema Corte ha indicato punti specifici da verificare, la Corte territoriale deve espressamente affrontarli e motivare il proprio convincimento.
- Quando l'identificazione della persona si fonda su riconoscimenti dubbi (es. error in persona), tali elementi non possono essere elevati a fondamento per escludere l'indennizzo senza ulteriori riscontri obiettivi.
- La motivazione non può essere generica: i giudici devono indicare gli elementi di fatto e le ragioni logiche che permettono di ritenere la presenza di colpa grave o di indizi sufficienti a escludere il diritto alla riparazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9448/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9455/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9456/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9457/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9459/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9461/2024 del 06/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →