Cassazione Civile, Ordinanza n. 26897/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
Due eredi dell'intestataria di un'utenza idrica convenivano in giudizio la società di gestione del servizio, lamentando che l'acqua fornita non fosse potabile e chiedendo la restituzione del 50% di quanto corrisposto per il periodo settembre 2006-dicembre 2009, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da inesatto adempimento. Il giudice di pace aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva; in appello la domanda veniva qualificata come azione di risarcimento/inesatto adempimento contrattuale e accolta limitatamente alla riduzione del corrispettivo, con esclusione del danno ulteriore per mancanza di prova. La società ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 1490, 1492, 1494, 1495 e 2946 c.c., sostenendo che l'azione dovesse essere sussunta nello schema della garanzia per vizi/mancanza di qualità, soggetta a decadenza dalla denuncia entro otto giorni e a prescrizione annuale, e che dunque la domanda fosse tardiva; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché, a suo dire, il parziale accoglimento in appello avrebbe imposto la compensazione delle spese per soccombenza reciproca invece della condanna integrale alle spese di entrambi i gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'inquadramento dell'azione come domanda di adempimento/inadempimento contrattuale, poiché la fornitura di acqua non potabile integra consegna di aliud pro alio e non mera mancanza di qualità o vizio redibitorio; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 1495 c.c. e l'operatività della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non ancora maturata. Ha inoltre escluso la censura sulle spese, osservando che il parziale accoglimento di un'unica domanda non determina automaticamente soccombenza reciproca e che la regolazione delle spese resta, nei limiti di legge, nel potere discrezionale del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1490 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sussumere la vicenda nella garanzia per vizi della vendita, ma ritenuto non pertinente dal Collegio rispetto alla fattispecie di inesatto adempimento contrattuale.
art. 1492 c.c.
Invocato per fondare la domanda di riduzione del prezzo, ma escluso come base giuridica corretta della pretesa, qualificata invece come azione da inadempimento.
art. 1494 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per il risarcimento del danno da vizi, ma non applicabile alla consegna di acqua non potabile qualificata come aliud pro alio.
art. 1495 c.c.
Ritenuto inapplicabile perché i termini di decadenza e prescrizione brevi riguardano la garanzia per vizi/mancanza di qualità, non l'azione di risoluzione o risarcimento da inadempimento per aliud pro alio.
art. 2946 c.c.
Applicato alla domanda come prescrizione ordinaria decennale dell'azione di inadempimento contrattuale.
art. 1453 c.c.
Richiamato come base dell'ordinaria azione di risoluzione/inadempimento in caso di aliud pro alio, svincolata dall'art. 1495 c.c.
d.lgs. n. 31/2001
Usato come parametro tecnico per accertare la non conformità dell'acqua ai requisiti di potabilità.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per la possibile compensazione totale o parziale delle spese nei limiti previsti dalla legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicata come base per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Quando il bene o la prestazione pattuita è radicalmente diverso da quello consegnato o fornito, la tutela non segue necessariamente la disciplina dei vizi e della garanzia ex art. 1495 c.c., ma può integrare un'ipotesi di aliud pro alio e quindi di inadempimento contrattuale ordinario.
- L'aliud pro alio ricorre quando la difformità incide sulla natura, individualità o destinazione economico-sociale del bene/prestazione, rendendolo inidoneo alla funzione essenziale dedotta in contratto; in tal caso trovano applicazione le regole generali dell'inadempimento e la prescrizione ordinaria.
- La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, che può riqualificarla d'ufficio in base ai fatti allegati e provati nel processo.
- La disciplina delle spese non consente di ritenere automaticamente soccombente la parte che abbia visto accolto solo parzialmente un'unica domanda; la soccombenza reciproca richiede pluralità di domande contrapposte o più capi autonomi della stessa domanda.
- In sede di legittimità, la censura sulla regolazione delle spese è ammessa solo nei limiti del rispetto del principio per cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione resta in larga misura rimessa al giudice di merito entro i limiti normativi.
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