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Sentenza

Sentenza n. 6245/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-), emesso dal Ministero dell’interno in data 8.11.2023 e notificato in data 7.12.2023

Giustizia amministrativa202402348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente, genericità, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e travisamento dei fatti, nonché violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dei limiti della discrezionalità amministrativa, dei principi di legalità, difesa, legittimo affidamento, certezza del diritto e degli artt. 3 e 97 Cost. In particolare, ha contestato l’omessa indicazione nel provvedimento degli specifici elementi ostativi. A seguito degli incombenti istruttori disposti dal TAR, l’Amministrazione ha depositato, con modalità riservate, la documentazione informativa posta a fondamento del diniego. Da tale documentazione sono emersi, secondo il giudice, elementi concernenti la formazione del richiedente in un movimento politico-religioso radicale e fondamentalista, i suoi pregressi rapporti con un connazionale espulso per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, l’asserita agevolazione della permanenza di stranieri mediante falsi attestati di assunzione e una rigidità nei confronti della coniuge, alla quale avrebbe imposto il burka e l’hijab. Il ricorrente ha contestato gli addebiti e chiesto anche l’ammissione della prova testimoniale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi, strettamente connessi. Il diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo per relationem alle informative riservate degli organi di sicurezza, senza necessità di riportare nel corpo dell’atto tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, la cui divulgazione potrebbe pregiudicare l’attività preventiva, la tutela delle fonti e la sicurezza nazionale. La motivazione deve consentire di comprendere l’iter logico e le ragioni del diniego, ma può essere calibrata in relazione alla natura classificata delle informazioni. Il Collegio ha escluso la violazione del diritto di difesa e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando che gli atti riservati sono sottratti all’accesso e che la tutela difensiva può essere assicurata mediante la loro ostensione in giudizio, su ordine del giudice e con modalità idonee a preservarne la riservatezza, senza estrazione di copia. Ha ritenuto attendibili le informazioni, in quanto provenienti dagli organismi istituzionalmente competenti per l’attività informativa e di intelligence, e ha escluso la rilevanza della prova testimoniale richiesta dal ricorrente rispetto a valutazioni prognostiche fondate su attività info-investigativa. In materia di cittadinanza per motivi di sicurezza, l’interesse dello straniero è recessivo rispetto alla tutela della sicurezza nazionale; è sufficiente una situazione di dubbio qualificato o una prognosi di pericolo assistita da attendibile verosimiglianza, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il provvedimento è stato quindi ritenuto immune dai vizi dedotti e il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza italiana può essere negata per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; il relativo esercizio implica una valutazione discrezionale e prognostica dell’affidabilità del richiedente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è sufficientemente motivato quando consente di ricostruire l’iter logico dell’Amministrazione, anche mediante rinvio per relationem a informative riservate, senza indicazione analitica degli elementi la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza nazionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non impone la comunicazione dettagliata di elementi riservati che non potrebbero comunque essere ostensibili per esigenze di sicurezza nazionale.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998, aggiornato dal d.m. Interno 22 marzo 2022

    Sono sottratti all’accesso i documenti recanti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

  • art. 42, comma 8, l. 124/2007

    Quando l’autorità giudiziaria ordina l’esibizione di documenti classificati, gli atti sono consegnati al giudice, che ne cura la conservazione riservata e consente alle parti la visione senza estrazione di copia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità della parte per tutelarne diritti o dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, l’interesse dello straniero all’acquisto dello status civitatis è recessivo rispetto all’interesse alla sicurezza nazionale, in considerazione degli effetti irreversibili della naturalizzazione e dell’attribuzione dei diritti politici.
  • Il diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza è adeguatamente motivato quando espone le ragioni essenziali della valutazione negativa e richiama per relationem le informative riservate degli organi di sicurezza; non è necessario riportare analiticamente tutte le fonti, i fatti e le valutazioni interne, se ciò può compromettere la prevenzione o la sicurezza nazionale.
  • Le informazioni riservate provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato costituiscono una base istruttoria qualificata, della cui attendibilità l’Amministrazione può avvalersi, salvo specifici elementi contrari emergenti dagli atti.
  • In materia di sicurezza nazionale è sufficiente una prognosi di pericolo fondata su un attendibile grado di verosimiglianza, anche nella forma di un dubbio qualificato; non è necessario raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La riservatezza degli elementi posti a fondamento del diniego non determina, di per sé, una lesione del diritto di difesa o dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, quando gli atti siano ostensibili in giudizio su ordine del giudice, con modalità idonee a tutelarne la classificazione e senza estrazione di copia.
  • La prova testimoniale è irrilevante quando la decisione amministrativa si fonda su valutazioni prognostiche derivanti da attività info-investigativa e di intelligence, non riducibili alla verifica testimoniale di singoli fatti contestati.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicità

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