Sentenza del 30/05/2017 n. 3826 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Termini - Notifica a mani del portiere - Legittimità - Prescrizione - Interruzione - Residenza - Variazioni - Comunicazione - Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica dell'avviso di accertamento, eseguita a mani del portiere dello stabile, sostenendo verosimilmente di non risiedere più presso quell'indirizzo e deducendo l'inefficacia della notifica e, conseguentemente, la prescrizione o decadenza della pretesa tributaria. La questione riguardava anche il valore probatorio della cartolina di ritorno e l'onere di comunicare all'Amministrazione il cambio di residenza.
La decisione
La notifica è stata ritenuta corretta e legittima. La consegna al portiere è idonea a garantire la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, soprattutto quando dalla cartolina di ritorno risulta l'invio della comunicazione di avvenuta notifica prevista dall'art. 7 della legge n. 890/1982. Le attestazioni contenute nella cartolina fanno prova fino a querela di falso. È stato inoltre ritenuto inverosimile che il portiere ricevesse raccomandate per un condomino non più residente senza una specifica autorizzazione. Spettava al contribuente dimostrare di aver comunicato agli Uffici il cambio di residenza. La contestazione è quindi risultata infondata e la pretesa dell'Amministrazione è rimasta valida.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 890/1982
Comunicazione di avvenuta notifica
La comunicazione di avvenuta notifica integra la procedura di notificazione e, quando risulta dalla documentazione postale, contribuisce a dimostrare il perfezionamento della notifica.
Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 1268/2016
La notifica dell'atto a mani del portiere dello stabile è, in linea generale, valida e idonea a portare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Principio sull'efficacia probatoria della cartolina di ritorno
Le attestazioni dell'agente postale contenute nella cartolina di ritorno fanno fede fino a querela di falso, salvo specifica contestazione formale della loro veridicità.
Massime di principio
- La consegna di un atto tributario al portiere può rendere valida la notifica, purché siano rispettate le formalità previste e risulti l'invio della comunicazione di avvenuta notifica quando richiesta.
- Il semplice fatto che il contribuente non viva più all'indirizzo non rende automaticamente nulla la notifica: occorre dimostrare che il cambio di residenza o domicilio fiscale sia stato comunicato all'Amministrazione competente.
- Le risultanze della cartolina di ritorno hanno un forte valore probatorio e non possono essere superate da una mera contestazione generica; è necessaria una contestazione specifica, anche mediante querela di falso quando si mette in discussione la veridicità delle attestazioni dell'agente postale.
- In caso di contestazione della prescrizione o della decadenza, occorre prima verificare se la notifica dell'atto interruttivo o dell'avviso sia stata validamente eseguita: una notifica regolare può impedire il decorso utile dei termini.
- Chi cambia residenza o indirizzo deve conservare e produrre la prova delle comunicazioni effettuate agli Uffici, poiché l'onere probatorio può ricadere sul contribuente.
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