Cassazione Penale, Sentenza n. 40518/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa aggravata commesso il 12/05/2016, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente calcolato il termine di prescrizione non tenendo conto della recidiva specifica e reiterata contestata a Padovan, che essendo una circostanza ad effetto speciale incide sia sul termine minimo di prescrizione (art. 157 c.p.) sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo (art. 161 c.p.). Il ricorso deduce quindi inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 161, comma 2, cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha affermato che la recidiva reiterata e specifica incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo sia, se vi sono atti interruttivi, sul termine massimo. Ha ricalcolato i termini tenendo conto della recidiva e dell'atto interruttivo (decreto di citazione a giudizio del 02/03/2021) e della sospensione del processo per termine a difesa (10/02/2022-31/03/2022), concludendo che il reato si estinguerà per prescrizione il 01/07/2026. Perciò ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze (applicando il disposto sull'eventuale ricorso per saltum ex art. 569, comma 4, c.p.p.).
Norme richiamate
art. 161, comma 2, cod. pen.
art. 161, comma 2, cod. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la recidiva reiterata e specifica, quale circostanza a effetto speciale, aumenta non solo il termine prescrizionale base ma anche l'entità della proroga del termine in presenza di atti interruttivi; nella fattispecie la maggiorazione è stata quantificata in due terzi sul termine massimo.
art. 157, cod. pen.
art. 157, comma 1, cod. pen.
La norma stabilisce il termine minimo di prescrizione in relazione alla pena edittale massima; la Corte rileva che la recidiva specifica modifica il computo del termine minimo (aumentando la misura di riferimento derivata dalla pena edittale).
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
È richiamata per segnalare che le parti non hanno richiesto la trattazione orale e che pertanto il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Applicata in quanto il caso riguarda un ricorso per 'saltum': la decisione della Cassazione, accogliendo il ricorso, dispone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello.
Art. 4 Protocollo n.7 CEDU e giurisprudenza Corte EDU (Zolotoukhine c. Russia)
Art. 4 Protocollo n.7 CEDU; sentenza Corte EDU 10/02/2009 Zolotoukhine c. Russia
La Corte precisa che l'applicazione della recidiva reiterata con duplice effetto sul calcolo della prescrizione non viola il principio 'ne bis in idem' o l'art. 4 del Protocollo n.7 CEDU secondo l'interpretazione della giurisprudenza nazionale e della Corte EDU; inoltre la tutela CEDU non si estende all'istituto della prescrizione come tale nel quadro citato.
Massime di principio
- La recidiva specifica e reiterata (circostanza ad effetto speciale) incide sia sul termine minimo di prescrizione sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo: va dunque applicata in entrambi i calcoli.
- Per il calcolo della prescrizione si deve partire dalla data del reato, applicare le maggiorazioni derivanti da aggravanti di effetto speciale (es. recidiva), considerare gli atti interruttivi che determinano la proroga del termine e computare eventuali sospensioni procedurali (es. termini a difesa).
- Se al giudizio di merito la prescrizione non è effettivamente maturata, non può essere dichiarata l'estinzione: occorre ricalcolare la prescrizione tenendo conto di aggravanti, atti interruttivi e sospensioni e proseguire il processo.
- L'applicazione duplice della recidiva ai fini prescrizionali non costituisce, secondo la giurisprudenza citata, violazione del divieto di doppio processo o dell'art. 4 del Protocollo n.7 CEDU.
- In caso di impugnazione da parte del Procuratore generale che evidenzi errori di calcolo della prescrizione, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio; se il ricorso è 'per saltum' trova applicazione l'art. 569 c.p.p.
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