Cassazione Civile, Ordinanza n. 07081/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato sinteticamente il reddito di un contribuente per l'anno d'imposta 2008, determinandolo in euro 100.222, e aveva emesso avviso di accertamento IRPEF. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che il maggior reddito presunto derivasse dalla vendita di un immobile; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio del contribuente per il solo fatto della dimostrazione dell'incasso di un corrispettivo immobiliare, senza prova della concreta destinazione di tale somma a copertura delle spese contestate. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o carente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse apoditticamente richiamato estratti conto bancari e disponibilità finanziarie maggiori delle spese contestate, senza adeguata spiegazione.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché, nella disciplina dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973 ratione temporis, la prova contraria del contribuente non richiede necessariamente la dimostrazione documentale dell'effettivo impiego del reddito esente per specifiche spese, essendo sufficiente la prova della disponibilità, dell'entità e della durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta, da cui desumere in via logica la riferibilità di tali redditi alle spese per incrementi patrimoniali; spetta poi all'Erario provare il contrario, anche per presunzioni. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la sentenza d'appello, sebbene sintetica, aveva comunque esplicitato che i documenti bancari dimostravano disponibilità finanziarie esenti non solo sufficienti ma anche superiori all'ammontare delle spese imputate, rendendo la motivazione comprensibile e non apparente. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato, e dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Nella versione ratione temporis, consente al contribuente di vincere l'accertamento sintetico dimostrando, con idonea documentazione, che il maggior reddito è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta, e la prova deve riguardare anche entità e durata del possesso; tale prova vale come indice logico della copertura delle spese contestate.
art. 2697 c.c.
Richiamato in combinazione con l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per il riparto dell'onere probatorio, ma la Corte esclude che la prova contraria del contribuente debba spingersi fino alla dimostrazione dell'effettivo impiego del reddito esente sulle singole spese.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e all'art. 2697 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere il ragionamento decisorio; non è nulla solo perché sintetica.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato solo quale parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico fondato su spese per incrementi patrimoniali, il contribuente può contrastare la pretesa provando la disponibilità, l'entità e la durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta, perché tali elementi costituiscono un indice logico sufficiente a collegare quelle somme alle spese contestate.
- La prova contraria richiesta al contribuente non implica necessariamente la dimostrazione documentale dell'effettivo impiego di quel reddito per ogni specifica spesa; in mancanza di una previsione espressa in senso contrario, l'Erario può essere chiamato a superare tale prova anche mediante presunzioni.
- In materia di motivazione della sentenza tributaria, una motivazione concisa è sufficiente se rende comprensibile l'iter logico seguito dal giudice e dà conto della valutazione delle prove; non sussiste nullità per il solo fatto che la motivazione sia sintetica.
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