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Ordinanza

Ordinanza n. 148/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale ai sensi dell’art. 18 d.l. 67/1997

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza che aveva rigettato la sua istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui il parere contrario dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la comunicazione dei motivi ostativi, la conferma del parere negativo e i pareri dei diversi organi della Guardia di Finanza richiamati nel diniego. Quanto al fumus boni iuris, il ricorrente mirava evidentemente a contestare il diniego valorizzando l’esito assolutorio del procedimento penale; il giudice ha tuttavia rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” non è di per sé decisiva ai fini del rimborso. Il presupposto del rimborso è che la condotta contestata non sia in violazione dei doveri d’ufficio e non determini la dissoluzione del rapporto di immedesimazione organica tra dipendente ed ente, tale da legittimare l’ente alla costituzione di parte civile.

La decisione

La domanda cautelare è stata rigettata. In ordine al fumus boni iuris, il TAR ha ritenuto che i reati per i quali il ricorrente era stato processato comportassero necessariamente la violazione dei doveri d’ufficio, con conseguente dissoluzione del rapporto di immedesimazione organica; pertanto, non risultava favorevolmente apprezzabile la pretesa al rimborso delle spese legali. Quanto al periculum in mora, il giudice ha osservato che la pretesa aveva natura economica e che non era stato dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione di merito. Inoltre, la richiesta sospensione dell’efficacia del diniego non avrebbe comunque potuto soddisfare la natura pretensiva dell’interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. con modificazioni dalla l. 23 maggio 1997, n. 135

    Il rimborso delle spese legali del dipendente pubblico presuppone che la condotta oggetto dell’imputazione penale non sia ontologicamente in conflitto con i doveri d’ufficio e non determini la dissoluzione del rapporto di immedesimazione organica.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per l’insussistenza di un apprezzabile fumus boni iuris e di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto normativo per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Ai fini del rimborso delle spese legali previsto per il dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale, l’assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” non è sufficiente, da sola, a fondare il diritto al rimborso.
  • Il rimborso delle spese legali è subordinato alla verifica che la condotta oggetto dell’imputazione non sia ontologicamente incompatibile con i doveri d’ufficio; quando il reato comporta necessariamente la violazione di tali doveri, viene meno il rapporto di immedesimazione organica che giustifica il rimborso.
  • La natura economica della pretesa, di regola, non integra un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare, salvo specifica dimostrazione di circostanze ulteriori.
  • La sospensione dell’efficacia di un diniego non è misura cautelare idonea a soddisfare un interesse pretensivo quando l’accoglimento della domanda richieda una nuova valutazione amministrativa o l’adozione di un provvedimento favorevole.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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