Sentenza del 13/04/2023 n. 9953 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA (anno 2010) relativo a: 1) vendite a prezzo di costo effettuate verso altri concessionari (contestate come condotta antieconomica); 2) mancata fatturazione di giacenze di magazzino non rinvenute e presumibilmente vendute, con applicazione di una percentuale di ricarico dell'8% per determinare il maggior imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR che aveva respinto l'appello di AE. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi avanzati da AE: il primo per contestare la valutazione di fatto del giudice di merito (la CTR aveva ritenuto legittima la prassi commerciale delle vendite a prezzo di costo tra concessionari), il secondo perché AE non ha dimostrato che MS avesse censurato in primo grado la parte dell'avviso relativa all'applicazione dell'8% sulle giacenze (violazione del principio di autosufficienza del ricorso e inammissibilità della censura). In ogni caso la CTR aveva rilevato l'assenza di irregolarità contabili e la sovrapponibilità del reddito a quello risultante dagli studi di settore. Ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato dalla ricorrente per la determinazione del reddito; la Corte non ha ritenuto violato l'articolo, avendo la CTR valutato legittima la prassi commerciale e corretto il vaglio probatorio.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamati dall'Agenzia in relazione alle regole di determinazione dell'imponibile e delle presunzioni; la Corte ha comunque escluso che le risultanze giustificassero una rettifica automatica in presenza della prassi commerciale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamati in tema di IVA e fatturazione; la Corte ha ritenuto che l'accertamento relativo alle giacenze non contestato in primo grado fosse inammissibile in appello.
Codice civile
richiamati in ordine all'onere della prova e alla presunzione, ma la Corte ha confermato il prevalere della valutazione di fatto del giudice di merito sulla base delle prove acquisite.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per carenza di autosufficienza e per sindacato di merito non consentito.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; art. 378 c.p.c.
richiamati come riferimenti ai motivi di cassazione e alla memoria depositata; la Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità sui fatti e i principi di autosufficienza del ricorso.
Massime di principio
- Le vendite tra concessionari a prezzo di costo non sono automaticamente considerate antieconomiche: se si inseriscono in una prassi commerciale reciprocamente giustificata (es. ottimizzazione giacenze, riconoscimenti/bonus produttore) possono essere legittime e non giustificare rettifiche d'imponibile.
- La ricostruzione di maggiori ricavi basata su presunzioni (es. giacenze mancanti) richiede una base probatoria chiara e non può essere applicata automaticamente con una percentuale forfettaria quando mancano irregolarità contabili o altri elementi concreti.
- L'Agenzia non può sollevare in appello questioni nuove che non siano state dedotte dal contribuente in primo grado: tali censure possono essere dichiarate inammissibili per novità dell'oggetto della lite.
- In sede di cassazione il sindacato sui fatti è molto limitato: la corte verifica la correttezza del diritto e la motivazione, ma non riconsidera liberamente la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, salvo vizio manifesto di logicità o contraddittorietà.
- Principio di autosufficienza del ricorso: chi impugna deve fornire in cassazione elementi probatori o indicazioni puntuali (e, se necessario, gli atti di causa) che dimostrino le affermazioni sulla decisione di merito; l'omissione rende la censura inammissibile.
- Se il giudice di merito dichiara l'inammissibilità di una questione e poi svolge osservazioni 'ad abundantiam' sul merito, tali osservazioni non costituiscono oggetto di interesse impugnatorio quando la parte non ha interesse a sindacarle.
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