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Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 2923 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

PROCESSO TRIBUTARIO- LEGITTIMAZIONE PASSIVA- LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA ENTE CREDITORE E CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE- NON SUSSISTE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato escluso il litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario del servizio di riscossione. Il giudice non è tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio. Il concessionario, se unico destinatario del ricorso, ha l’onere di chiamare in giudizio l’ente titolare del credito; in mancanza, può essere esposto alle conseguenze processuali della controversia.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’individuazione del soggetto legittimato passivamente e l’eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e il concessionario della riscossione. La legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario, mentre il concessionario risponde delle contestazioni relative alla propria attività di riscossione. Se l’impugnazione è rivolta esclusivamente contro il concessionario, quest’ultimo deve chiamare in giudizio l’ente creditore per evitare di rispondere dell’esito della lite.

Norme richiamate

  • Art. 40, D.P.R. n. 43/1988

    Richiamato in materia di rapporti e responsabilità connessi all’attività del concessionario della riscossione.

  • Art. 39, D.Lgs. n. 112/1999

    Richiamato per disciplinare la responsabilità del concessionario e il coinvolgimento dell’ente titolare del credito nelle controversie.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 16412/2007

    Stabilisce che non sussiste un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione; il concessionario destinatario esclusivo dell’impugnazione deve provvedere alla chiamata dell’ente creditore.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie occorre distinguere tra contestazioni relative all’esistenza o all’ammontare del credito, che riguardano l’ente impositore, e contestazioni relative alle modalità della riscossione, che riguardano il concessionario.
  • L’ente creditore e il concessionario non devono necessariamente partecipare entrambi al giudizio fin dall’inizio: non sussiste, in via generale, un litisconsorzio necessario.
  • Se il ricorso è notificato soltanto al concessionario ma investe anche la fondatezza del credito tributario, il concessionario deve chiamare in giudizio l’ente creditore per evitare conseguenze pregiudizievoli.
  • Il giudice non deve integrare d’ufficio il contraddittorio nei confronti dell’ente creditore, poiché la partecipazione di quest’ultimo non è processualmente necessaria.
  • Per individuare correttamente il resistente è essenziale verificare quale attività viene contestata: formazione del credito e dell’atto impositivo oppure notifica, calcolo, intimazione e altre attività esecutive della riscossione.

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