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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4862/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il P.M. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del 11 aprile 2022 con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere a carico di Luongo, contestato per partecipazione al clan dei Casalesi (art. 416-bis c.p., capo 7) e per turbativa d'asta aggravata ai sensi dell'art. 416-bis (capo 1, episodio gennaio 2021). Il ricorso deduceva un vizio di motivazione (illogica e carente): in particolare il P.M. sosteneva che il Tribunale del riesame aveva erroneamente ricavato la mancata dimostrazione del ruolo di Luongo nel sodalizio dalla presunta assenza di conoscenza degli accordi corruttivi realizzati da altri imprenditori (gli Orsi) e non aveva tenuto conto di specifici elementi indiziari (controlli sul territorio, intercettazioni ambientali) riportati nella richiesta di misura e che avrebbero invece fornito riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato per motivi non consentiti (ossia attacco alla persuasività e alla valutazione comparativa degli indizi, categorie non rientranti nei motivi di cassazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.). Il Collegio ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione dettagliata e logicamente coerente: le dichiarazioni dei collaboratori erano generiche, riferite a fatti remoti e talvolta compromesse dall'incapacità di identificare con precisione Luongo e il suo contributo operativo; mancavano riscontri recenti e specifici (anche dalle intercettazioni e controlli) idonei a costituire gravità indiziaria sufficiente. Pertanto il provvedimento del riesame, con l'annullamento della misura cautelare, è stato ritenuto fondato e il ricorso del P.M. è stato respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita i motivi ammissibili in cassazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non sono consentite doglianze che sollecitino una rinnovata valutazione della persuasività o del peso degli elementi di prova, salvo i profili formali tassativi (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione)

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso e le aggravanti; la Corte ha valutato la consistenza degli indizi rispetto alla contestazione di partecipazione al sodalizio e ha ritenuto carente la gravità indiziaria per l'attribuzione di un ruolo operativo concreto a Luongo

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n.176/2020) e art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n.15/2022)

    Riferimenti procedurali alla forma di esame del ricorso; la Corte ha proceduto secondo le forme previste dalle norme di urgenza richiamate, applicabili al caso

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019)

    I precedenti richiamati confermano il principio che la Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione degli indizi e che le censure che attaccano la persuasività generale della motivazione sono inammissibili; inoltre precisano i limiti dell'impugnazione in materia cautelare

Massime di principio

  • Un ricorso che contesti la decisione sul riesame limitandosi a proporre una diversa valutazione della prova o della persuasività degli elementi indiziari è, di regola, inammissibile in cassazione: occorre inquadrare i motivi nelle fattispecie tassative previste dall'art. 606 c.p.p. (es. manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione della motivazione)
  • Quando l'accusa si fonda principalmente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, il giudice valuta la loro attendibilità considerando la specificità, la contemporaneità e la possibilità di riscontro: dichiarazioni vaghe, riferite a fatti remoti o prive di indicazioni di ruoli operativi possono non raggiungere la soglia di gravità indiziaria necessaria per la misura cautelare
  • Per sostenere la persistenza della gravità indiziaria è importante offrire elementi di riscontro concreti e recenti (intercettazioni, controlli sul territorio, collegamenti documentali) che colleghino il soggetto agli episodi contestati; la mera presenza di rapporti di interesse o comunicazione nel settore non è sempre sufficiente
  • I difensori, in sede di riesame e di eventuale impugnazione, possono efficacemente sottolineare la genericità, la distanza temporale e l'assenza di riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori per ottenere la revoca delle misure cautelari
  • I pubblici ministeri, se vorrebbero opporsi con successo all'annullamento di misure cautelari, devono formulare censure che rientrino nelle categorie consentite e, soprattutto, produrre nella fase cautelare una motivazione probatoria ricca di riscontri specifici e coerenti tra loro

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