Cassazione Civile, Ordinanza n. 16254/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare. La parte ricorrente aveva chiesto l'ammissione, con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., di un credito di euro 18.321,73 asseritamente maturato per un rapporto di lavoro con la società poi fallita. Il giudice delegato aveva respinto la domanda ritenendo non provata la subordinazione, perché le prestazioni risultavano riferibili alla carica di consigliere delegato da lei rivestita. Il tribunale, decidendo sull'opposizione, ha condiviso la conclusione osservando che, pur essendo astrattamente compatibile la qualità di amministratore/socio con quella di lavoratore subordinato, nel caso mancava la prova dell'assoggettamento a direttive, controllo e potere disciplinare del cda; ha ritenuto generiche le allegazioni e le prove offerte e non decisivi i cedolini paga. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per mancata concessione di termine per replicare alla memoria del curatore, che avrebbe introdotto nuove allegazioni e produzioni; 2) omessa pronuncia sulla censura relativa alla violazione del contraddittorio nella fase davanti al giudice delegato, con riferimento a documentazione asseritamente depositata dal curatore ma non acquisita agli atti; 3) omesso esame di circostanze decisive, cioè condotte di terzi e della stessa ricorrente incompatibili o comunque rilevanti rispetto all'effettività della delega gestionale; 4) vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. per non avere il tribunale considerato gli ulteriori elementi offerti con le note conclusive in replica al fallimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sul mancato assolvimento dell'onere di allegare e provare, da parte dell'opponente, gli elementi del vincolo di subordinazione; ha inoltre osservato che il procedimento di opposizione allo stato passivo pone espressamente a carico dell'opponente l'onere di indicare nell'atto introduttivo gli elementi dell'opposizione e i mezzi di prova. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati giudicati inammissibili, perché il tribunale aveva esaminato tutti gli elementi prodotti dalla ricorrente, valutandoli non conclusivi rispetto alla prova della subordinazione, e non risultava omessa considerazione di difese decisive. La Corte ha quindi ribadito che la qualità di amministratore di società di capitali può coesistere con il lavoro subordinato solo se sia concretamente dimostrata la soggezione a un potere direttivo e disciplinare esterno e l'effettivo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica. Ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2751-bis n. 1 c.c.
richiamato come titolo di privilegio per il credito di lavoro fatto valere in sede di ammissione al passivo
art. 99 l.f.
pone a carico dell'opponente l'onere di esporre nell'atto introduttivo i fatti posti a base dell'opposizione e i mezzi di prova da cui intende avvalersi
artt. 99, 101 e 112 c.p.c.
invocati come norme processuali asseritamente violate per mancata replica e omessa pronuncia
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a tutela del giusto processo
art. 360 c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente deve allegare sin dall'atto introduttivo i fatti costitutivi del credito e i mezzi di prova rilevanti; la carenza di specificità delle allegazioni e delle richieste istruttorie può giustificare il rigetto dell'opposizione.
- La qualità di amministratore o consigliere delegato di una società è compatibile con un rapporto di lavoro subordinato solo se sia provata in concreto la separazione tra funzioni gestorie e prestazione lavorativa, nonché l'assoggettamento a un potere direttivo e disciplinare altrui.
- I cedolini paga o documenti retributivi, da soli, non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato quando la persona rivesta anche una carica sociale incompatibile con la dedotta soggezione gerarchica.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che non si confrontano con la ratio decidendi della decisione impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione sulla mancata prova di un fatto costitutivo della pretesa.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste se il giudice di merito ha comunque considerato gli elementi istruttori dedotti, pervenendo a una valutazione di non concludenza rispetto al fatto da provare.
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