Cassazione Penale, Sentenza n. 43838/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e causazione dolosa del fallimento, denunciando: 1) mancata individuazione puntuale delle condotte a loro ascrivibili e assenza di prova della "pregressa disponibilità" dei beni ritenuti distratti; carenza di elementi sulla coscienza e volontà idonee a integrare la bancarotta documentale; richiamo al ruolo dell'amministratore di diritto Maurizio Cesarini come reale responsabile delle condotte distrattive; 2) errata applicazione delle aggravanti ex legge fallimentare (art. 219/223), con la tesi che le aggravanti non sarebbero applicabili alla bancarotta societaria e un errore di focalizzazione sull'entità del passivo anziché sulle distrazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: esposizione confusa e poco perspicua delle doglianze; molte censure non erano devolute al giudice d'appello (preclusione per principio devolutivo); mancata specificazione degli atti processuali e degli elementi di fatto richiamati; i giudici di merito avevano invece positivamente ricostruito la responsabilità degli imputati come "effettivi gestori" (mancata consegna della documentazione contabile, operazioni verso "II Buongustaio s.r.l.", dichiarazioni di fornitori e dipendenti) rendendo infondate o non devolute le censure. Anche la questione sull'applicabilità dell'aggravante è stata ritenuta non devoluta e manifestamente infondata. Conseguenze: confermata l'inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
norma richiamata per il procedimento in Cassazione durante il periodo emergenziale: ricognizione della mancata richiesta di discussione orale e della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
principio devolutivo: le censure non proposte in appello sono precluse in cassazione
codice di procedura penale
richiami procedurali sulla correttezza e specificità delle doglianze e sui motivi di impugnazione; la Corte ha rilevato l'aspecificità e la confusione delle doglianze come motivo di inammissibilità
codice penale
richiamati in relazione alla responsabilità concorrente e alla determinazione delle pene, oggetto della valutazione di merito già svolta dai giudici
legge fallimentare
le aggravanti della legge fallimentare (in particolare la pluralità dei fatti) erano richiamate nei capi di imputazione; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla non applicabilità dell'aggravante alla fattispecie contestata, non essendo stato prospettato correttamente il profilo normativo in sede di appello
codice penale
richiamato dai ricorrenti come processo collegato, ma la Corte lo ha ritenuto aspecifico e non idoneo a scalfire la ricostruzione probatoria sui fatti di bancarotta
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze devono essere chiare, specifiche e ben collegate agli atti processuali: l'esposizione confusa o generica può determinare l'inammissibilità.
- Vale il principio devolutivo: questioni non sollevate di fatto e di diritto in appello sono precluse in cassazione e quindi inammissibili.
- La censura circa carenze probatorie richiede la puntuale individuazione degli atti/processi in cui tali elementi sarebbero emersi; il richiamo generico a documenti o a relazioni del curatore è insufficiente.
- Se i giudici di merito hanno ricostruito il ruolo di effettivi gestori e hanno indicato elementi probatori concreti (es. mancata consegna della documentazione, trasferimenti verso società correlate, dichiarazioni di terzi), mere affermazioni difensive sulla marginalità del ruolo possono risultare inefficaci in sede di legittimità.
- Le doglianze sull'applicabilità di aggravanti devono essere tempestivamente e correttamente formulate e fondate su argomentazioni normative e probatorie; errori di inquadramento normativo o mancata devoluzione al giudice di appello portano all'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) se non emergono profili escludenti la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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