Cassazione Penale, Sentenza n. 39458/2025 del 09/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello: Benvenuti ha denunciato vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non ha risposto alle censure di appello che avrebbero escluso la sua responsabilità (es. presenza di terzi nell'area, sequestro di beni, percorso non visibile delle acque). La Compagnia ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125, comma 3 e 546, comma 1 c.p.p., e art. 5 d.lgs. 231/2001), sostenendo che la sentenza non ha dimostrato che i materiali fossero rifiuti riconducibili alla società né che l'ente avesse ricavato un vantaggio/interesse dalla condotta del legale rappresentante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Antonio Roberto Benvenuti (confermando, di fatto, la pronuncia di responsabilità penale per il capo 4 già statuida dalla Corte d'appello e la determinazione della pena), condannandolo al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende. Quanto alla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini soc. coop., la Cassazione ha ritenuto infondate le censure sulla natura e riconducibilità dei rifiuti ma fondata la censura relativa alla mancata motivazione sull'esistenza di un vantaggio/interesse per l'ente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2001: perciò ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla responsabilità amministrativa dell'ente e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al fine di verificare, con motivazione adeguata, l'eventuale vantaggio/interesse e la riconducibilità delle condotte all'ente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 137
Rilevata la violazione regionale in tema di gestione delle acque meteoriche per omissione del piano di prevenzione e gestione; la condotta del legale rappresentante è stata ritenuta compatibile con l'art. 137 ove ricorra l'omessa ottemperanza alla disciplina regionale
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256
Norma richiamata in relazione ai reati di gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti; i fatti di fatto sono stati valutati alla luce dei requisiti per la configurazione dei delitti previsti dall'art. 256
Regolamento n. 4 del 2009 (Regione Liguria), art. 7
Il Regolamento impone la presentazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche per aree esterne adibite allo stoccaggio di sostanze pericolose; l'omissione di tale piano è stata ritenuta rilevante ai fini dell'art. 137 d.lgs. 152/2006
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 25-undecies, comma 2, lett. b)
Richiamata come norma di riferimento per la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione al reato presupposto di gestione illecita di rifiuti: la Corte d'appello aveva affermato la responsabilità dell'ente su questo presupposto, ma la Cassazione ha chiesto motivazione più chiara sul vantaggio/interesse
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 5
«L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o suo vantaggio», tra gli altri, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
La Cassazione ribadisce che per la responsabilità dell'ente è necessario accertare e motivare l'esistenza di un vantaggio o interesse dell'ente derivante dal reato commesso dal suo rappresentante; la mera compenetrazione organica non è sufficiente
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b)
Gli articoli sono richiamati in relazione alle censure di vizio di motivazione; la Corte ha valutato la specificità delle doglianze e ha ritenuto inammissibile il ricorso di Benvenuti per mancanza di fondatezza/ specificità delle censure
cod. proc. pen., artt. 125, comma 3 e 546, comma 1
Richiamati dalla società in tema di violazione di legge e motivazione; la Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata prova del vantaggio per l'ente e ha disposto il rinvio
Massime di principio
- Per il singolo (legale rappresentante): l'omissione di adempimenti amministrativi e la gestione non autorizzata di rifiuti possono dare luogo a responsabilità penale individuale; le difese che invocano la presenza di terzi o il carattere di beni sequestrati devono essere documentate concretamente e specificamente in appello.
- Per l'ente (responsabilità 231): non è sufficiente l'appartenenza organica dell'autore del reato per affermare la responsabilità amministrativa: è necessario che la sentenza motivi chiaramente l'esistenza di un vantaggio o interesse concreto per l'ente derivante dalla condotta.
- Per il giudizio di merito: il giudice deve descrivere puntualmente i fatti materiali (tipologia dei rifiuti, stato dei luoghi, titoli di gestione/concessione, interventi o omissioni dell'ente) e collegarli logicamente al vantaggio per l'ente quando si invoca la responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.
- Per le società: adottare e mantenere modelli organizzativi idonei (modello 231, procedure di registrazione/stoccaggio/rimozione rifiuti, deleghe e verifiche) e conservare prove di tempestive richieste di rimozione a terzi per dimostrare l'assenza di vantaggio o la volontà di prevenire il reato.
- Per le difese in cassazione: i motivi di ricorso devono essere specifici e indicare esattamente quali deduzioni di merito non sono state affrontate; le asserzioni generiche prive di elementi probatori o di collegamenti logici con la sentenza sono in genere ritenute manifestamente infondate o inammissibili.
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