Sentenza n. 125/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Genova, sezione lavoro, 23 gennaio 2025 n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 23 gennaio 2025, n. 91, relativa all'attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 91 del 23 gennaio 2025, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. L'amministrazione si è costituita senza formulare contestazioni nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte del Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l'ulteriore eventualità di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della ricorrente, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ciascun giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'esecuzione o, in mancanza, all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, di fissare una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio è stato ritenuto necessario per poter procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice e, una volta inutilmente trascorso, ha consentito l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato.
- Quando l'amministrazione non contesta nel merito l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e permane l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può imporre l'esecuzione specifica dell'obbligo mediante l'adozione dell'atto o lo svolgimento dell'attività dovuta.
- In caso di ulteriore inerzia dopo l'ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione, affinché provveda in sostituzione dell'organo inadempiente entro un termine prefissato.
- Su richiesta della parte interessata e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, individuando il dies a quo e il dies ad quem in relazione al termine assegnato all'amministrazione e all'effettivo adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.
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