Cassazione Penale, Ordinanza n. 04095/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando la genericità dell'unico motivo e la presenza, nella sentenza di merito, di una motivazione non viziata sul diniego delle pene sostitutive, basata su valutazioni di fatto insindacabili. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre imputate hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 9 maggio 2024. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione di una delle pene sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul diniego della pena sostitutiva. La Cassazione ha ritenuto il motivo del tutto generico, osservando che la sentenza impugnata conteneva invece una motivazione specifica sul punto, fondata su valutazioni di fatto non rivedibili in sede di legittimità, relative alla personalità delle ricorrenti e a una prognosi negativa circa il rischio di ricaduta nel reato.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata come fonte delle pene sostitutive la cui mancata applicazione è stata censurata; la Corte osserva che il diniego era stato motivato dalla Corte territoriale con valutazioni di fatto sulla personalità e sulla prognosi di recidiva.
art. 616 c.p.p.
Presumibilmente norma applicata per la condanna delle ricorrenti alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dal dispositivo di inammissibilità, anche se non espressamente riportata nel testo fornito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a dedurre genericamente un vizio motivazionale senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego di una pena sostitutiva è legittimo quando il giudice di merito lo fonda su una motivazione esplicita e coerente, basata su valutazioni di fatto relative alla personalità dell'imputato e alla prognosi sul rischio di reiterazione del reato.
- Le valutazioni di merito sulla personalità dell'imputato e sulla prognosi di ricaduta nel reato, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03866/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03888/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03891/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03903/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03904/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03905/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →