Ordinanza n. 1637/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione che ha rigettato l'istanza di conversione del titolo di soggiorno. Il diniego è stato motivato dall'inidoneità della documentazione relativa all'alloggio: la sistemazione abitativa non risultava supportata da un contratto di locazione o comodato d'uso; l'attestato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di Amantea riguardava un immobile diverso da quello indicato nel preavviso di rigetto e non recava la relativa dicitura; inoltre, l'immobile risultava appartenere a un soggetto diverso dal datore di lavoro e la comunicazione di ospitalità ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 286/1998 non era stata resa dall'effettivo proprietario.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito, ritenendo necessario acquisire la documentazione utile a verificare quali atti il ricorrente avesse effettivamente trasmesso all'amministrazione in risposta al preavviso di rigetto o comunque prima dell'adozione del diniego. Ha ordinato al ricorrente di depositare, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, copia in formato originale .eml della ricevuta di consegna della PEC contenente la documentazione trasmessa all'amministrazione, completa degli allegati. La prosecuzione del giudizio cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. n. 286/1998
comunicazione di ospitalità
La comunicazione di ospitalità è richiamata dall'amministrazione quale documento non accettabile perché non proveniente dall'effettivo proprietario dell'immobile destinato a ospitare il cittadino straniero; l'ordinanza non definisce la questione nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Costituisce il fondamento, unitamente alla disciplina europea in materia di dati personali, dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende dalla verifica della documentazione trasmessa dal ricorrente all'amministrazione in risposta al preavviso di rigetto, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire la comunicazione PEC completa degli allegati e nel formato originale idoneo a verificarne l'effettiva trasmissione e ricezione.
- La verifica della documentazione prodotta prima dell'adozione del provvedimento impugnato può essere decisiva per accertare se l'amministrazione abbia correttamente valutato gli elementi forniti dal privato nel procedimento.
- In presenza di un incombente istruttorio necessario ai fini della decisione cautelare, il giudice può rinviare la prosecuzione della camera di consiglio senza anticipare la valutazione sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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